Cassazione Civile, Sentenza n. 10223/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
La controversia
Il ricorrente era stato nominato il 16 marzo 2010 direttore generale di un’azienda sanitaria provinciale e il 19 marzo 2010 aveva stipulato un contratto di diritto privato della durata di cinque anni. Dopo una delibera regionale del 22 giugno 2010 che disponeva l’accorpamento di aziende sanitarie e la cessazione dei direttori generali delle aziende soppresse, era stato allontanato dall’incarico. Un primo provvedimento cautelare ne aveva ordinato la reintegrazione, ma il 16 novembre 2010 la Giunta regionale aveva dichiarato la propria incompetenza e il Commissario ad acta aveva dichiarato la decadenza automatica del ricorrente ai sensi della L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 83. In un precedente giudizio, definito dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2390 del 15 dicembre 2011, era stata dichiarata illegittima la delibera regionale di accorpamento e la Regione era stata condannata al risarcimento dei danni limitatamente al periodo 22 giugno-29 luglio 2010, data del commissariamento. Il ricorrente non aveva impugnato quella sentenza. In un successivo giudizio aveva chiesto di accertare la perdurante efficacia del contratto, ottenere la reintegrazione nelle funzioni previa disapplicazione o sospensione degli atti impeditivi e conseguire dalla Regione il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dal 9 gennaio 2012. Il Tribunale aveva respinto le domande, ritenendo preclusivo il giudicato formatosi sulla sentenza del 2011; la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 293/2015 depositata il 16 marzo 2015, aveva riformato solo in punto di legittimazione passiva, ma confermato il rigetto. Con cinque motivi il ricorrente ha contestato l’interpretazione e la portata del giudicato esterno, sostenendo che la sentenza del 2011 non avesse deciso la legittimità della decadenza automatica, che la domanda relativa fosse stata rinunciata, che il decreto commissariale n. 137/2011 e l’ordinanza cautelare del 2 agosto 2011 avessero innovato la situazione e impedissero di attribuire efficacia preclusiva alla precedente decisione, e che non vi fosse interesse a impugnare la sentenza del 2011. Ha inoltre contestato che il giudicato potesse vincolare soggetti rimasti estranei a quel giudizio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale n. 2390/2011 avesse deciso, quale premessa logica indispensabile sia della limitazione del risarcimento sia della statuizione sulla legittimazione, che il commissariamento ricadeva nell’ipotesi prevista dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, con conseguente decadenza automatica dei direttori generali. Tale qualificazione non era un obiter dictum e, non essendo stata impugnata, era coperta da giudicato; il ricorrente avrebbe avuto interesse a impugnare la sentenza anche se aveva rinunciato alla domanda diretta contro la dichiarazione di decadenza, poiché la domanda risarcitoria era stata accolta solo parzialmente proprio in ragione della disciplina applicata. Il decreto commissariale n. 137/2011 non aveva efficacia innovativa rispetto al giudicato: era stato adottato in esecuzione di ordinanze cautelari e faceva salvi diritti e difese da far valere nelle sedi giudiziarie. Neppure l’ordinanza cautelare del 2 agosto 2011 poteva superare il giudicato, poiché l’efficacia del provvedimento cautelare resta circoscritta al processo in cui è emesso e non fa stato ai sensi dell’art. 2909 c.c. Il vincolo del giudicato era opponibile nel successivo giudizio tra il ricorrente e la Regione, entrambi parti del precedente processo, senza che fosse necessario risolvere le ulteriori questioni sull’efficacia riflessa nei confronti delle amministrazioni statali. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità del controricorso regionale: in ragione della sua funzione difensiva, il controricorso non è soggetto al principio di completezza previsto per il ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: per la Regione Calabria, 200 euro per esborsi e 4.000 euro per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori; per l’Avvocatura dello Stato, 4.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 83
Nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, infatti, il Tribunale, ritenuta illegittima la Delib. Regionale n. 441 del 2010, ossia il primo atto con il quale il C. era stato privato dell’incarico, quanto alle conseguenze dell’accertata invalidità dell’atto, aveva espressamente affermato che il diritto alla conservazione del contratto trovava un limite nel commissariamento operato dal Consiglio dei Ministri (pag. 39 del ricorso) ed aveva statuito sulla natura di detto commissariamento, ricondotto all’ipotesi disciplinata dalla L. n. 191 del 2009, implicante, tra l’altro, decadenza automatica (art. 2, comma 83, lett. a), non solo per escludere la legittimazione passiva della Regione in relazione all’impugnazione di atti adottati dal Presidente nella qualità di Commissario ad acta, ma anche per limitare il risarcimento, domandato per il periodo 22 giugno/17 novembre 2010, al solo arco temporale compreso fra la data della rimozione e quella del disposto commissariamento (22 giugno/29 luglio 2010).
La disposizione era stata applicata nel precedente giudizio per ricondurre il commissariamento alla fattispecie normativa che comportava la decadenza automatica dei direttori generali; tale qualificazione, essendo premessa indispensabile della limitazione del risarcimento, era coperta dal giudicato.
art. 2909 c.c.
Il principio sancito dall’art. 2909 c.c., secondo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”, può essere utilmente invocato, nei casi in cui non vi sia totale coincidenza di soggetti nei due giudizi che vengono in rilievo, da quella parte che sia rimasta estranea al processo nel quale il giudicato si sia formato, non già dai soggetti che a quel giudizio abbiano partecipato.
Il giudicato fa stato tra le parti del processo in cui si è formato; in caso di non totale coincidenza soggettiva tra due giudizi, la sua invocazione ai sensi dell’art. 2909 c.c. è utile alla parte rimasta estranea al primo processo, non a chi vi abbia già partecipato.
art. 669-octies c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., sul rilievo che l’autorità del provvedimento cautelare sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso ed ” il suo contenuto accertativo non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell’art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non – passata in giudicato”, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso.”
La Corte richiama il carattere endoprocessuale dell’efficacia del provvedimento cautelare e la sua inidoneità a produrre giudicato sostanziale. Il testo menziona l’art. 669-octies c.p.c. tra le censure del ricorrente, ma non ne sviluppa una specifica interpretazione; la ratio è invece espressa con riferimento all’art. 2909 c.c. e alla natura dei provvedimenti cautelari.
art. 370 c.p.c.
Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad interpretare l’art. 370 c.p.c., nella parte in cui dispone che “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”, hanno chiarito che occorre considerare la funzione che il codice di rito assegna al controricorso, che non è un atto autonomo ma si colloca nel processo come mezzo di difesa rispetto al ricorso, con la conseguenza che sono necessari per l’ammissibilità gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre è rimessa alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e non opera il principio di completezza del ricorso, che si fonda su esigenze riscontrabili solo in caso di impugnazione della sentenza di merito
Poiché il controricorso è un mezzo difensivo e non un atto autonomo di impugnazione, per la sua ammissibilità sono richiesti gli elementi necessari a identificarlo e a rendere valida la costituzione; non è invece applicabile il principio di completezza proprio del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 366 c.p.c.
Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad interpretare l’art. 370 c.p.c., nella parte in cui dispone che “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”, hanno chiarito che occorre considerare la funzione che il codice di rito assegna al controricorso, che non è un atto autonomo ma si colloca nel processo come mezzo di difesa rispetto al ricorso, con la conseguenza che sono necessari per l’ammissibilità gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre è rimessa alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e non opera il principio di completezza del ricorso, che si fonda su esigenze riscontrabili solo in caso di impugnazione della sentenza di merito
L’art. 366 c.p.c. si applica al controricorso nei limiti compatibili con la sua funzione difensiva: non ne deriva un onere di esposizione completa e analitica dei fatti, richiesto invece per il ricorso.
art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “mancata valutazione della perdurante efficacia innovativa del decreto commissariale n. 137/2011; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione o falsa applicazione della portata del giudicato della sentenza Trib. Lav. RC n. 2390/11 del 15.12.2011, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”
La disposizione è richiamata per individuare i vizi denunciati dal ricorrente, ma la Corte non ne ricava una regola interpretativa autonoma: le censure sono respinte perché infondate alla luce della portata del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono premessa logica indispensabile della decisione, oltre che all’affermazione o negazione del bene della vita controverso; nei successivi giudizi tra le stesse parti non può quindi essere riesaminato il medesimo punto fondamentale, anche se la nuova domanda ha finalità o petitum diversi.
- La qualificazione giuridica di una situazione non è un obiter dictum quando costituisce la ragione necessaria di una statuizione, anche solo parzialmente favorevole, quale la limitazione del risarcimento; la parte che intenda contestare tale qualificazione deve impugnare la decisione quando ne abbia interesse.
- La rinuncia a una specifica domanda non esclude l’interesse a impugnare la sentenza quando un’altra domanda, non rinunciata, sia stata accolta solo in parte proprio in conseguenza dell’accertamento contestato.
- Il giudicato non impedisce di allegare e provare eventi sopravvenuti che incidano sul diritto deciso, ma preclude la riproposizione di questioni anteriori al giudicato dirette a ottenere una nuova decisione della controversia già definita. Un provvedimento successivo che si limiti a dare esecuzione a ordinanze cautelari e faccia salvi i diritti e le difese da far valere nelle sedi giudiziarie non supera, per ciò solo, il giudicato già formato.
- Il provvedimento cautelare produce la propria autorità nel processo in cui è emesso, ma non fa stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. e non può essere utilizzato per superare il giudicato sostanziale formatosi in un distinto giudizio.
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