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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10224/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dall’Agenzia delle Entrate dopo tre contestazioni: quella del 22 dicembre 2014, ritenuta generica dal Tribunale, e quelle del 26 marzo e del 14 dicembre 2015, poste a fondamento del recesso. Queste ultime riguardavano, tra l’altro, l’acquisto e la cessione di stupefacenti, il possesso di un coltello a serramanico, per fatti per i quali era stata applicata la pena di sei mesi di reclusione e di 1.600 euro di multa con sospensione condizionale, nonché ulteriori condotte, comprese dichiarazioni non veritiere e l’abusivo utilizzo di un permesso previsto dalla L. n. 104 del 1992. Il Tribunale aveva respinto la domanda di illegittimità del licenziamento; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 420/2018 depositata il 17 settembre 2018, aveva confermato tale decisione. In Cassazione il dipendente ha articolato tre motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che, secondo il testo applicabile ratione temporis, una volta sospeso il procedimento disciplinare questo non potesse essere riattivato prima della conclusione del processo penale; (2) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 67, comma 6, lett. b), del CCNL 28 maggio 2004, che, secondo il ricorrente, avrebbe subordinato il licenziamento alla condanna penale irrevocabile; (3) violazione della medesima disposizione collettiva, assumendo che la disciplina del CCNL dovesse prevalere in quanto fatta salva dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondato il primo motivo: la disciplina imperativa del pubblico impiego privatizzato consente all’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare e di riattivarlo anche prima della conclusione irrevocabile del processo penale; il testo dell’art. 55-ter applicabile non imponeva che la sospensione durasse necessariamente fino alla definizione del giudizio penale. Ha respinto anche le censure relative al CCNL, esaminate congiuntamente: la previsione della condanna passata in giudicato riguarda le ipotesi tipizzate alle lettere b) ed e), mentre la lettera d) consente il licenziamento quando la gravità dei fatti, anche a prescindere dalla loro rilevanza penale, impedisca la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La condotta accertata, valutata unitariamente e considerata nella sua gravità e nella sua espressione di sostanziale inaffidabilità, rientrava in quest’ultima fattispecie. Nulla sulle spese, poiché l’Agenzia si era limitata a depositare l’atto di costituzione senza ulteriore attività difensiva. È stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001

    Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2

    La disciplina legale del procedimento disciplinare nel pubblico impiego ha carattere imperativo e prevale sulle diverse previsioni della contrattazione collettiva.

  • art. 55-ter, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001

    Se la sospensione è una facoltà dell’operare della P.A., ne deriva anche la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento, dapprima sospeso, anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile.

    La sospensione del procedimento disciplinare durante il processo penale è una facoltà dell’amministrazione; una volta disposta, non impedisce di riattivare il procedimento prima della pronuncia penale irrevocabile.

  • artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

    Stante, poi, la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, sopra ricordata, la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare (della quale la possibilità di sospensione e di riattivazione è indissolubile corollario) costituisce norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c., sicchè non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva (v. in tal senso Cass. 2 gennaio 2020, n. 6).

    La regola imperativa di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale, comprese la facoltà di sospendere e quella di riattivare il procedimento, non può essere derogata dal contratto collettivo.

  • art. 67, comma 6, CCNL 28 maggio 2004, personale comparto Agenzie fiscali

    Solo per le fattispecie tipizzate nelle lettere b) ed e) il recesso viene ricollegato al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, mentre nell’ipotesi di cui alla lettera d) rileva la gravità della condotta e l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva è consentita, a prescindere dalla rilevanza penale dell’azione, in relazione a “fatti o atti anche dolosi che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.

    Il requisito della condanna irrevocabile opera solo per le specifiche ipotesi contrattuali che lo prevedono; per la fattispecie di gravità tale da impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto, il licenziamento disciplinare può prescindere dalla rilevanza penale o dall’esito definitivo del processo penale.

  • art. 444 c.p.p.

    Non vi è dubbio che in detta fattispecie possa essere sussunta anche la condotta del dipendente per cui è causa (la sentenza impugnata ha sottolineato, ai fini della valutazione di gravità dei fatti contestati, la specifica capacità di “contatto” del P., rivelatasi attraverso lo svolgimento di attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente nelle zone perimetrali della sede di lavoro con uso del parcheggio esterno, luogo al di sopra di ogni sospetto e particolarmente protetto, con uscite dal servizio strumentali all’attività di acquisto finalizzato alla cessione dello stupefacente, oltre che l’abusivo utilizzo del permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, per un parente, espressivi della sostanziale inaffidabilità del dipendente), anche astrattamente idonea ad integrare un delitto (come, del resto, dimostrato, con riguardo ai fatti di cessione di acquisto e cessione a terzi di cocaina, oggetto del procedimento penale, dalla conclusiva applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c., ancorchè con la riduzione prevista per il patteggiamento).

    La Corte richiama l’applicazione della pena su richiesta quale elemento relativo ai fatti, ma chiarisce che la valutazione disciplinare della gravità e la possibilità di licenziamento ai sensi della fattispecie collettiva considerata non dipendono dalla condanna penale irrevocabile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il procedimento disciplinare è tendenzialmente autonomo dal processo penale. L’amministrazione può sospenderlo nei casi previsti e, anche se lo ha sospeso, può riattivarlo prima della definizione irrevocabile del processo penale.
  • La disciplina legale imperativa sul procedimento disciplinare e sui suoi rapporti con il processo penale prevale sulle disposizioni collettive incompatibili e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
  • Quando il contratto collettivo distingue tra fattispecie di licenziamento fondate su una condanna penale passata in giudicato e fattispecie fondate sulla gravità della condotta, il requisito del giudicato penale si applica alle sole ipotesi che lo prevedono espressamente; il licenziamento per fatti che rendono impossibile anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto può essere disposto indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieLicenziamento disciplinare
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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