Cassazione Civile, Sentenza n. 10221/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La docente, abilitata per le classi di concorso A028 (Educazione artistica) e A025 (Storia dell’arte), era stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Calabria sino all’anno scolastico 2004-2005. Dopo la mancata presentazione della domanda di permanenza o aggiornamento per il biennio 2007-2009, era stata cancellata e, con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale n. 9705 del 24 giugno 2009, esclusa dall’inserimento richiesto per il biennio 2009-2011 in applicazione del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di reinserimento e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 685/2017 depositata il 10 luglio 2017, aveva confermato tale decisione. La docente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 143/2004 e degli artt. 11 e 15 delle preleggi; ha sostenuto che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla L. n. 296/2006, aveva vietato nuovi inserimenti ma non abrogato la possibilità di reinserire, su domanda e con il punteggio maturato alla cancellazione, chi fosse già stato incluso e poi cancellato. Nei motivi secondo e terzo ha inoltre chiesto la disapplicazione dei D.M. n. 42/2009, n. 44/2011, n. 235/2014 e n. 495/2016. La Corte aveva anche disposto la regolarizzazione della notifica del ricorso ai controinteressati R.B. e S.S.F., assegnando un termine di sessanta giorni; la notifica è stata poi eseguita nei termini.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto applicabile il principio già affermato da Cass. n. 28250/2017: la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato per incompatibilità la disposizione che consente il reinserimento a domanda del docente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tale principio. La sentenza non decide separatamente ciascuno dei tre motivi né le richieste di disapplicazione dei decreti ministeriali, ma accoglie il ricorso sulla questione interpretativa comune.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-bis, L. n. 143/2004
la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione
La disposizione che consente il reinserimento a domanda del docente cancellato, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione, è rimasta in vigore anche dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
art. 1, comma 605, L. n. 296/2006
la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha comportato, per incompatibilità, l’abrogazione della disciplina sul reinserimento dei docenti già cancellati; il divieto di nuovi inserimenti non esclude quindi il reinserimento previsto dalla legge.
art. 401 D.Lgs. n. 297/1994
la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione
Le graduatorie permanenti disciplinate dall’art. 401 sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, ma tale trasformazione non ha eliminato la distinta possibilità legale di reinserimento dei docenti cancellati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza sopra richiamata condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato
La Corte può richiamare le ragioni di un precedente conforme per fondare la decisione, quando non siano stati prospettati argomenti decisivi che giustifichino un mutamento dell’orientamento.
Massime di principio
- La trasformazione legislativa delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non abroga per incompatibilità la norma che consente, su domanda, il reinserimento del docente già cancellato per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento.
- Il docente reinserito ai sensi della disciplina applicabile conserva il punteggio maturato al momento della cancellazione.
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