Cassazione Civile, Ordinanza n. 38255/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa. Nel giudizio successivo, la Corte d'appello di Roma ha però escluso che quella decisione potesse essere automaticamente fatta valere per un periodo ulteriore e diverso rispetto a quello già valutato, rilevando che in quel diverso arco temporale mancava il requisito reddituale e che, quindi, erano mutati i presupposti costitutivi del diritto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza precedente precludesse ogni riesame anche con riguardo a circostanze preesistenti e non sopravvenute, e dunque impedisse la rivalutazione del requisito reddituale ai fini dell'esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato spiega efficacia anche per il tempo successivo alla pronuncia, ma soltanto finché non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento. Nel caso concreto, poiché la Corte territoriale aveva accertato la carenza del requisito reddituale nel periodo per il quale si invocava l'ultrattività del giudicato, era legittimo escludere la persistente operatività della sentenza originaria e, quindi, il diritto a procedere in executivis sulla sua base. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili e la Corte ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato impedisce il riesame delle questioni già decise con provvedimento definitivo, ma la sua efficacia nei rapporti di durata opera nei limiti in cui non intervengano sopravvenienze che modifichino il rapporto o i suoi presupposti.
La definitività della sentenza vincola le questioni già decise, ma non impedisce la verifica della persistenza dei presupposti per il periodo successivo quando il rapporto sia di durata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di legittimità dedotto per violazione di legge.
È richiamato dalla Corte territoriale ai fini della declaratoria di non ripetibilità delle spese, in ragione della dichiarazione della parte sulle condizioni reddituali.
art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003
La ricorrente ha ribadito di trovarsi nelle condizioni previste da tale norma ai fini della disciplina delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti giuridici di durata o nelle obbligazioni periodiche, il giudicato copre anche i tempi successivi alla decisione, ma non impedisce la verifica di sopravvenienze di fatto o di diritto che incidano sui presupposti del diritto.
- Quando si invochi l'ultrattività di una sentenza per un periodo successivo a quello esaminato, il giudice deve accertare se il rapporto sia rimasto invariato oppure se siano mutati i requisiti costitutivi del diritto, anche se tali circostanze erano già esistenti ma non considerate nel precedente giudizio per il diverso periodo oggetto di valutazione.
- L'autorità del giudicato non opera in modo astratto e illimitato, ma si coordina con la struttura dinamica del rapporto dedotto in causa: se il presupposto legale del diritto viene meno nel tempo, la sentenza originaria non può essere utilizzata come titolo esecutivo per il periodo successivo.
- In sede di legittimità, la censura per violazione del giudicato è infondata se la decisione impugnata abbia correttamente distinto tra la definitività dell'accertamento originario e la necessità di verificare la permanenza dei requisiti per l'arco temporale ulteriore per cui si pretende l'efficacia del decisum.
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