Cassazione Civile, Ordinanza n. 31868/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il recupero dell'IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, relative all'anno d'imposta 2015. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della sua buona fede. In particolare, ha contestato che la prova della fittizietà dei fornitori fosse stata desunta dalla sola mancanza di strutture operative, osservando che le società cedenti erano da anni operative, dotate di capitale, dipendenti, sedi e unità locali, e avevano come oggetto sociale il commercio di prodotti petroliferi. Ha inoltre dedotto che la modalità di consegna del carburante non fosse indicativa di frode, poiché i trasporti erano effettuati da terzi con mezzi propri, e che anche la circostanza dei prezzi più bassi rispetto al mercato era stata male interpretata. Infine, ha sostenuto di aver pagato con mezzi tracciabili, di aver acquistato in base al proprio fabbisogno e di non poter conoscere l'eventuale ricarico praticato a monte né verificare l'operatività delle società cedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il consolidato orientamento sulle operazioni soggettivamente inesistenti: una volta che l'Amministrazione abbia provato il carattere fittizio del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, spetta al contribuente fornire la prova contraria; la valutazione di tali elementi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione presuntiva si fondi su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, la censura mirava invece a proporre una diversa lettura dei fatti e degli indizi valorizzati dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata altresì condannata al pagamento di Euro 2.000 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti di legge ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla detrazione IVA; la Corte, nel quadro delle operazioni soggettivamente inesistenti, ribadisce che la detrazione è esclusa quando il fornitore è fittizio e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
L'onere della prova e la prova presuntiva operano nel senso che l'Amministrazione deve provare il carattere fittizio del fornitore e gli indici della consapevolezza del cessionario; il contribuente deve poi offrire prova contraria. La censura in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del fatto, ma deve investire l'eventuale mancanza dei requisiti della presunzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può riguardare l'erronea applicazione concreta delle regole sulle presunzioni, ma non può essere usata per contestare la mera plausibilità della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
È il rito in cui è stata formulata la proposta di definizione del procedimento e in cui la Corte ha confermato l'inammissibilità/manifesta infondatezza prospettata nella proposta.
Richiamato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende, in considerazione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della parte intimata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando con elementi anche presuntivi il carattere fittizio del fornitore e gli indici da cui inferire che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'uso della diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti o la mancanza di utilità economiche particolari.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è tipicamente riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea applicazione delle regole legali sulle presunzioni, non la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La doglianza formalmente incardinata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, miri a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
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