Cassazione Civile, Ordinanza n. 18839/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un contratto di mutuo stipulato nel 2008 con una banca poi incorporata. I mutuatari, in proprio e quale rappresentante della società collegata, hanno chiesto la nullità di alcune clausole del mutuo, deducendo la presenza di interessi usurari e anatocistici e di spese illegittime, con conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite e di risarcimento danni. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione sono stati proposti dieci motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per asserita composizione irregolare del collegio e mancata indicazione di un componente; (2) ulteriore censura sulla diversa composizione del collegio rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni; (3) violazione del divieto di nuovi documenti in appello per la produzione del libro-giornale dei crediti in sofferenza, usato per provare la legittimazione processuale della mandataria della banca; (4) censura sull'intervento in appello della mandataria, ritenuta dai ricorrenti non legittimata ex art. 344 c.p.c.; (5) difetto di legittimazione della mandataria perché la procura riguardava crediti già iscritti a sofferenza e il credito oggetto di causa non lo sarebbe stato al momento del conferimento; (6) lamentata motivazione apparente/ultrapetizione della sentenza d'appello, anche per asserita pronuncia su questioni non devolute e abbandono della censura sugli interessi moratori; (7) violazione delle norme antiusura per non avere incluso nel TEG la somma di euro 27.500 versata a un Confidi per ottenere la garanzia sul rimborso; (8) omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU e sulla questione della mancata erogazione della somma mutuata; (9) violazione delle norme su interessi e trasparenza bancaria per l'applicazione occulta del regime di capitalizzazione composta in un mutuo rateale con ammortamento alla francese e per la mancata indicazione del piano di ammortamento; (10) conseguenze sul contributo unificato, assumendo che l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe escluso l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per la pretesa irregolarità della composizione del collegio, qualificando la mancata indicazione di un magistrato nell'intestazione come mero errore materiale emendabile. Ha ritenuto infondate le censure sulla produzione documentale e sulla legittimazione processuale della mandataria della banca, affermando che il divieto di nuovi documenti in appello non riguarda quelli destinati a provare la legittimazione processuale e che la mandataria, quale procuratrice della parte appellata, non era un terzo ai sensi dell'art. 344 c.p.c. Ha inoltre giudicato generica e non decisiva la critica relativa alla procura riferita a crediti a sofferenza, osservando che il potere rappresentativo può riguardare anche rapporti che assumano in futuro quella natura. Quanto alla doglianza su motivazione apparente e ultrapetizione, la Corte ha escluso il vizio, richiamando il limitato sindacato sul vizio motivazionale e rilevando che la Corte territoriale aveva comunque spiegato perché gli interessi corrispettivi non superavano il tasso soglia, escludendo dal TEG la spesa per l'acquisto della partecipazione al Confidi in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia. La censura sull'omessa pronuncia è stata ritenuta infondata o inammissibile: la mancata decisione su istanze istruttorie non integra omessa pronuncia e il tema della mancata erogazione della somma mutuata non risultava trattato in appello. Infine, la censura sul mutuo con ammortamento alla francese è stata respinta alla luce del principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità del contratto né violazione della disciplina di trasparenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata indicazione nell'intestazione della sentenza di un componente del collegio non determina nullità, se dal verbale risulta la partecipazione dei magistrati alla deliberazione; l'eventuale difformità integra errore materiale emendabile.
La censura sulla diversa composizione del collegio è stata disattesa perché non risultava una irregolarità processualmente rilevante della decisione.
La mancata indicazione di un componente del collegio in sentenza è un mero errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori.
È stato invocato per contestare la tardività della produzione documentale in appello, ma la Corte ha ritenuto che il documento fosse utilizzabile per provare la legittimazione processuale.
Il divieto di nuovi documenti in appello riguarda i documenti sul merito della causa e non quelli diretti a dimostrare la legittimazione processuale.
Nel giudizio di appello possono intervenire i terzi legittimati all'opposizione di terzo, ma la mandataria della parte appellata non è un terzo bensì la sua procuratrice, quindi può resistere all'appello.
Richiamato per delimitare i soggetti che possono intervenire in appello in qualità di terzi opponenti.
La censura sulla legittimazione attiva della mandataria è stata respinta perché la società agiva quale rappresentante processuale della banca munita di procura.
La procuratrice della parte legittimata a resistere all'appello può a sua volta contrastare il gravame in virtù del potere rappresentativo.
Ai fini della verifica dell'usura vanno considerati gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento; restano esclusi gli esborsi per l'acquisto di azioni o quote sociali e le spese non direttamente connesse al credito.
Invocato in relazione all'usura: la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per applicare la sanzione civilistica dell'usura, perché il TEG non superava il tasso soglia.
La disciplina antiusura è stata applicata nel senso di escludere dal TEG i costi non direttamente collegati alla specifica operazione di finanziamento.
art. 1 d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001
Richiamato come norma di interpretazione della disciplina antiusura, utilizzata dalla Corte per il calcolo del tasso effettivo globale.
L'omessa pronuncia rilevante come nullità riguarda le domande di merito e non le mere istanze istruttorie.
La nullità per omessa pronuncia è deducibile solo se manca la decisione su una domanda o eccezione di merito.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato insieme alle norme su interessi e mutuo, ma la censura è stata respinta alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla validità del piano di ammortamento alla francese.
Invocato contro la presunta capitalizzazione composta degli interessi, ma la Corte ha escluso la nullità del contratto per mancata indicazione del regime di ammortamento.
Richiamato nella censura sugli interessi bancari; la Corte ha escluso che la mancata specificazione del piano di ammortamento determini nullità o indeterminatezza dell'oggetto.
Invocato in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto del contratto, esclusa dalla Corte.
Richiamato per la dedotta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del mutuo, ma la Corte ha escluso tale vizio.
La violazione della trasparenza bancaria è stata esclusa: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e della capitalizzazione composta non comporta nullità del mutuo.
Richiamato solo in relazione alle spese di lite e alla conseguente contestazione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, di un magistrato effettivamente parte del collegio che ha deliberato non determina nullità della decisione, ma integra un errore materiale emendabile, salvo prova di una diversa e concreta composizione del collegio deliberante.
- Il divieto di produrre nuovi documenti in appello non opera per i documenti utilizzati non per il merito della controversia, ma per dimostrare la legittimazione processuale della parte o del suo rappresentante.
- Chi agisce in giudizio quale procuratore di una parte non è un terzo ai fini dell'intervento in appello: la sua posizione processuale deriva dal potere rappresentativo già conferito alla parte sostanziale legittimata.
- In tema di usura bancaria, nel TEG vanno inclusi solo gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento; restano esclusi i costi per acquisizioni patrimoniali o per servizi non immediatamente collegati al credito.
- La censura di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni di merito; non ricorre, di regola, per la mancata esplicita decisione su istanze istruttorie.
- Nel mutuo rateale regolato da piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione in contratto della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non comporta nullità per indeterminatezza dell'oggetto né violazione della disciplina di trasparenza bancaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18825/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18828/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →