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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13772/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Alcuni lavoratori avevano ottenuto dal Tribunale l'ammissione al passivo dei loro crediti per un "premio di collaborazione", riconosciuto come voce retributiva privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., con accessori e privilegio anche per rivalutazione e interessi. Il Tribunale aveva ritenuto che tale premio trovasse fondamento nei contratti individuali di lavoro, come elemento fisso e continuativo della retribuzione, e che non potesse essere modificato dall'accordo aziendale del 12 luglio 2013, poi ratificato il 12 giugno 2018, perché quest'ultimo si limitava a subordinare l'erogazione al raggiungimento di obiettivi aziendali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 138/2011, sostenendo che gli accordi di prossimità, riferiti alle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, possono incidere anche sulla disciplina del rapporto di lavoro e dunque sulla retribuzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice avrebbe trascurato la perdurante adesione dei lavoratori alla trasformazione del premio risultante dagli accordi aziendali, desumibile dal lungo periodo di mancata rivendicazione della voce economica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 8 d.l. 138/2011 consente deroghe soltanto entro le specifiche e tassative materie indicate dal comma 2, inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, e che il profilo della retribuzione, di per sé, non rientra in tali materie; può venire in rilievo solo se l'intervento collettivo di prossimità incide contestualmente su una delle materie tipizzate dalla norma. Inoltre, ha giudicato la censura sul preteso fatto omesso in realtà diretta a contestare la valutazione del contenuto degli accordi e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha anche rilevato che la società non aveva adeguatamente dedotto la discussione del fatto in sede di merito. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.

    I crediti per il premio di collaborazione, qualificato come voce retributiva, sono stati ammessi al passivo in via privilegiata come crediti di lavoro.

  • art. 54 L. fall.

    oltre interessi legali sulle somme rivalutate fino al riparto anche parziale con lo stesso privilegio ex art. 54 e 55 L. fall.

    Richiamato per l'applicazione del privilegio agli accessori del credito nell'ambito del passivo fallimentare/amministrazione straordinaria.

  • art. 55 L. fall.

    oltre interessi legali sulle somme rivalutate fino al riparto anche parziale con lo stesso privilegio ex art. 54 e 55 L. fall.

    Richiamato per il regime degli interessi sui crediti ammessi al passivo con privilegio.

  • art. 8 d.l. 13 agosto 2011, n. 138

    accordi di prossimità ex art. 8 d.l. n. 138/2011

    Le specifiche intese aziendali possono derogare alla disciplina ordinaria solo nelle materie tassativamente indicate dal comma 2, inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione; la retribuzione, come tale, non è materia autonomamente ricompresa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la pretesa erronea applicazione dell'art. 8 d.l. 138/2011.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

    La Corte ribadisce che il vizio riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo e non la diversa valutazione di risultanze o effetti giuridici degli accordi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove o la lettura del contenuto degli accordi, se il ricorso mira in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2077 c.c.

    È richiamato il principio secondo cui le disposizioni dei contratti individuali più favorevoli al lavoratore non sono derogabili in peius da accordi collettivi, salvo i limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli accordi di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011 hanno ambito derogatorio eccezionale e devono ricadere entro le materie tassativamente indicate dalla legge; non è consentito inferire una generale disponibilità della retribuzione solo perché l'accordo attenga alla riorganizzazione aziendale.
  • La modifica in peius di un emolumento previsto dal contratto individuale non può essere affermata in base al solo accordo collettivo se non risulta un valido titolo normativo o negoziale che consenta la deroga e se il contenuto dell'accordo non incide, in modo contestuale, su una delle materie tipizzate dalla disciplina di prossimità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione del significato degli accordi o la loro interpretazione giuridica; occorre l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando la censura investe in realtà il libero apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando un emolumento è riconosciuto come elemento retributivo del contratto individuale, la sua eventuale trasformazione richiede un titolo idoneo e non può essere desunta in via presuntiva da una mera protratta mancata rivendicazione, se il giudice di merito non abbia accertato un vero e proprio mutuo consenso o una valida modifica del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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