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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16798/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva proposto impugnazione avverso un estratto di ruolo dal quale aveva appreso l'esistenza di nove cartelle di pagamento, deducendone l'omessa notifica e chiedendone l'annullamento; il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo regolarmente notificata almeno una cartella, infondata l'eccezione sulla notifica via PEC e legittimata la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle singole censure perché ritiene decisivo il sopravvenuto intervento normativo sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo: in base all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato, l'interesse ad agire sussiste solo in specifiche ipotesi di invalidità della notificazione, e tale interesse doveva essere allegato e dimostrato nel giudizio pendente. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse non era stato allegato nel corso del giudizio di legittimità e nei gradi di merito non vi era stata una statuizione espressa idonea a formare giudicato interno su quel profilo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che la domanda, avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo connessa a cartelle asseritamente non notificate, fosse colpita dal sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l'interesse ad agire nei processi pendenti. Mancando l'allegazione dello specifico interesse ad agire richiesto dalla nuova disciplina, e non essendovi un giudicato interno sul punto, la censura non poteva essere esaminata nel merito. Le spese sono state compensate per effetto dello jus superveniens; inoltre è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 convertito dalla l. n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera di per sé interesse ad agire; essa concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata e si applica anche ai processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    È la disposizione che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

  • l. n. 215 del 2021

    È la legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione consente il deposito di documentazione utile a dimostrare il sopravvenuto specifico interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    Richiamati nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: può mutare fino alla decisione per effetto di una norma sopravvenuta, e il giudice deve applicare lo ius superveniens nei processi pendenti.
  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico interesse ad agire rientrante nelle ipotesi previste dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità del ruolo e della cartella si applica ai giudizi pendenti e incide direttamente sulla decisione, anche se il processo è già in cassazione.
  • Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se un capo non è stato oggetto di autonoma decisione, il profilo resta esaminabile e non impedisce l'applicazione della norma sopravvenuta.
  • Nel giudizio di legittimità, il sopravvenuto interesse ad agire può essere documentato con i mezzi processualmente consentiti, ma deve comunque emergere dagli atti in modo tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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