Cassazione Civile, Ordinanza n. 35387/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per IRAP, IRPEF, IVA e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società di persone e dei soci, sulla base di versamenti e prelevamenti non giustificati ex artt. 32 e 51 del d.P.R. n. 600 del 1972 e di omessa dichiarazione e documentazione di operazioni imponibili. In primo grado la CTP aveva riunito i ricorsi e li aveva accolti solo in parte, rideterminando il reddito di impresa e le imposte conseguenti; la CTR aveva poi respinto sia l'appello principale dei contribuenti sia quello incidentale dell'Ufficio. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma nelle more hanno chiesto la sospensione del giudizio per adesione a procedure di definizione agevolata. La Corte ha quindi esaminato gli effetti sopravvenuti delle domande di definizione: per la società ha rilevato il perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie con presentazione della domanda e pagamento della prima rata; per i soci ha rilevato l'adesione alla definizione agevolata dei carichi, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e piano rateale ancora in corso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del processo per cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione della società, in relazione all'avviso di accertamento n. TL9021102791/2012, con compensazione delle spese di lite. Quanto ai soci, ha ritenuto che, alla luce dell'adesione alla definizione agevolata e dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, il ricorso fosse divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 100 c.p.c., senza disporre la sospensione richiesta. Anche per tale parte ha compensato le spese. Ha inoltre escluso l'obbligo del cd. doppio contributo unificato, rilevando l'insussistenza dei presupposti. La decisione riguarda quindi solo gli effetti processuali delle definizioni agevolate sopravvenute e non entra nel merito dei motivi di ricorso originari.
Norme richiamate
artt. 32 e 51 del d.P.R. n. 600 del 1972
Richiamati come base degli accertamenti fiscali fondati su versamenti e prelevamenti non giustificati.
L'adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti comportano sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi inammissibilità del ricorso per la parte residua.
art. 1, comma 186, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie mediante domanda e pagamento degli importi dovuti.
art. 1, comma 194, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo eventuale diniego notificato successivamente.
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Giustifica la compensazione delle spese di lite nella definizione agevolata.
art. 1, commi 231 e 249, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamati per l'adesione dei soci alla definizione agevolata dei carichi e per l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.
Citate le precedenti istanze di sospensione del giudizio per adesione a una definizione agevolata previgente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce validamente a una definizione agevolata della controversia tributaria, con domanda tempestiva e pagamento della somma dovuta o della prima rata, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione definita.
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende il ricorso inammissibile per la parte residua.
- In presenza di definizione agevolata della lite o dei carichi, la compensazione delle spese è giustificata dagli oneri sostenuti e dovuti per accedere alla procedura agevolata.
- Il perfezionamento della definizione agevolata preclude la prosecuzione del giudizio nella parte corrispondente all'atto o al carico definito, salvo eventuale diniego nei termini previsti dalla disciplina speciale.
- L'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato va dichiarata quando il ricorso non è rigettato nel merito ma viene definito per estinzione parziale o inammissibilità sopravvenuta.
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