Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24160/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui erano stati recuperati IRES, IRAP e IVA per costi ritenuti indeducibili e imposta IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da un fornitore poi ritenuto privo di effettiva struttura imprenditoriale. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni sulla base di dichiarazioni di terzi rese in sede penale e di ulteriori riscontri fattuali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali/di terzo; (2) violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., sostenendo che le fatture provassero l'esistenza delle operazioni e che l'Ufficio avesse fondato la pretesa su elementi insufficienti; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per omesso esame della documentazione contrattuale prodotta dal contribuente e per la deducibilità dei costi in base all'art. 8 del d.l. n. 16/2012; (4) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'atto impositivo avesse contestato operazioni solo soggettivamente inesistenti mentre la CTR le aveva qualificate come oggettivamente inesistenti; (5) violazione dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972 e vizio motivazionale in relazione al recupero IVA, invocando la buona fede e l'estraneità del contribuente alla frode del fornitore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il secondo motivo nella parte in cui contestava il riparto dell'onere probatorio, ribadendo che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare il fatto anche per presunzioni semplici e il contribuente deve dimostrare l'effettività delle prestazioni, non bastando fatture, contabilità regolare o mezzi di pagamento; ha giudicato inammissibili le censure che tendevano a rivalutare il materiale probatorio, riservato al merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'accertamento di merito sulla oggettiva inesistenza delle operazioni non era stato validamente censurato e che l'art. 8 del d.l. n. 16/2012 non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti; ha respinto il quarto motivo, osservando che la CTR aveva solo qualificato giuridicamente i fatti già contestati come oggettivamente inesistenti e che l'atto impositivo, letto nel suo contenuto sostanziale, era coerente con tale qualificazione; ha infine ritenuto infondato il quinto motivo nella parte relativa alla buona fede, perché essa rileva nelle operazioni soggettivamente inesistenti, non in quelle oggettivamente inesistenti, per le quali occorre la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione sottostante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola sull'onere della prova: nell'ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come base del ragionamento presuntivo utilizzabile dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare l'ammissibilità della prova presuntiva semplice a supporto dell'accertamento fiscale.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la mera emissione della fattura non prova l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio dimostri l'inesistenza oggettiva del rapporto sottostante.

  • art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    la disciplina sulla deducibilità dei costi non opera nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica in diritto i fatti dedotti e contestati in modo coerente con il contenuto sostanziale dell'atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non si confronta con la decisione impugnata e si risolve in un non motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le censure di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    per le sentenze successive all'11 settembre 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo per motivazione mancante o apparente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di IVA e imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici e dichiarazioni di terzi riscontrate da ulteriori elementi fattuali; grava poi sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
  • La mera emissione della fattura, la regolarità formale della contabilità e l'utilizzo di mezzi di pagamento non bastano a provare l'esistenza dell'operazione quando l'accertamento evidenzi una fatturazione relativa a operazioni meramente fittizie.
  • La disciplina favorevole invocabile in materia di costi o di buona fede del cessionario non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali il punto centrale è la prova dell'esistenza del rapporto economico sottostante, non la sola inconsapevolezza della frode.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice, sulla base dei fatti storicamente allegati nell'atto impositivo, li qualifica giuridicamente in modo diverso da come li ha etichettati l'Ufficio, purché non muti il fatto costitutivo della pretesa.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: le censure che attaccano la mera sufficienza o attendibilità delle prove si risolvono in questioni di merito e sono inammissibili se non investono specificamente la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.