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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27758/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2011 da parte di una professionista iscritta all'albo forense ma, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, non tenuta all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense per la specifica attività svolta. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo contributivo e quindi l'iscrizione alla Gestione separata presupponessero comunque il superamento del reddito annuo di euro 5.000 previsto dall'art. 44 d.l. n. 269/2003. L'INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge, sostenendo che per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale priva di copertura presso la cassa di categoria, mentre la soglia di euro 5.000 rileva solo per l'attività autonoma occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la soglia di euro 5.000 non costituisce presupposto necessario per l'iscrizione alla Gestione separata del libero professionista che eserciti abitualmente l'attività; essa vale invece per l'attività autonoma occasionale. Il giudice di merito aveva quindi errato nel fondare l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo mancato superamento di tale soglia, senza accertare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995

    prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    è richiamato come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata e della sua estensione ai professionisti non coperti da cassa.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale norma tributaria definitoria del reddito di lavoro autonomo rilevante nel sistema considerato.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    richiamati dal ricorrente con riferimento alla disciplina previdenziale forense.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato dal ricorrente in relazione all'assetto previdenziale degli avvocati.

  • art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    la soglia di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività autonoma occasionale, non come presupposto generale dell'iscrizione del professionista che svolga attività abituale.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo va determinato in base alla natura abituale, ancorché non esclusiva, dell'attività svolta e non in base al solo ammontare del reddito prodotto.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere trasformata in un requisito generale dell'iscrizione alla Gestione separata dei liberi professionisti.
  • L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto e può essere desunto da indici presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi, senza che il reddito inferiore alla soglia valga da solo a escludere l'obbligo contributivo.
  • Il giudice di merito deve distinguere tra attività abituale e attività occasionale: solo in quest'ultimo caso il superamento della soglia reddituale è decisivo ai fini dell'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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