Cassazione Penale, Ordinanza n. 15215/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa per detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità, disponendo altresì la confisca e distruzione della droga sequestrata e la confisca del denaro sequestrato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto vizio di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato sulla provenienza illecita o sul nesso di pertinenzialità del denaro confiscato e che l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe escluso dall'ambito applicativo dell'art. 85-bis; il ricorso contestava quindi la legittimità della confisca del denaro disposta in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che, per la confisca del denaro, il Tribunale aveva dato conto dell'assenza di una giustificazione lecita della disponibilità della somma, anche in relazione alle condizioni di vita dell'imputato privo di attività lavorativa documentata; ha inoltre precisato che l'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 dall'art. 85-bis è stata soppressa dal d.l. n. 123/2023, conv. in l. n. 159/2023, sicché, per un fatto commesso l'8 luglio 2025, l'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis, risultava correttamente applicato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma utilizzata per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) in primo grado.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fattispecie di detenzione di stupefacenti in forma lieve; nel caso concreto costituisce il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che consente la confisca del denaro in relazione ai reati in materia di stupefacenti; la Corte afferma che, per il fatto commesso nel luglio 2025, essa si applica anche al reato di cui all'art. 73, comma 5, poiché l'esclusione previgente è stata soppressa.
Richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 quale base normativa della confisca del denaro; la Corte ritiene corretta la sua applicazione nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge in relazione alla confisca disposta in sentenza.
Norma che impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha soppresso l'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 dall'ambito dell'art. 85-bis; la Corte ne ricava l'applicabilità della confisca al fatto commesso nel 2025.
sent. Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile a colpa della parte, non si applica automaticamente la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte esclude la mancanza di colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento è manifestamente infondato il motivo che pretenda una specifica dimostrazione del nesso di pertinenzialità del denaro confiscato quando la motivazione della decisione evidenzi comunque l'assenza di una lecita giustificazione della disponibilità della somma, valutata anche alla luce delle condizioni personali del soggetto.
- La confisca del denaro in materia di stupefacenti può essere disposta anche in relazione al reato di detenzione di lieve entità quando la disciplina vigente, ratione temporis, ricomprenda tale fattispecie nell'ambito applicativo della norma richiamata.
- Ai fini dell'applicazione di una norma sopravvenuta che elimina un'esclusione previgente, rileva il testo normativo vigente al momento del fatto; se la modifica legislativa è già efficace alla data di commissione, non è corretto invocare il regime anteriore più favorevole o restrittivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è costruito su una lettura normativa smentita dal dato legislativo vigente e la motivazione del giudice di merito consente di comprendere la ragione della confisca, il motivo va qualificato come manifestamente infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.
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