Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna aveva condannato l'imputata per una contravvenzione in materia alimentare, consistente nella detenzione e utilizzazione, per la farcitura di pizze destinate alla vendita, di alimenti in pessimo stato di conservazione, con presenza di muffe sui friarelli e contaminazione da insetti nelle mozzarelle, in violazione dell'art. 5, lett. b), in relazione all'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Avverso tale decisione l'imputata aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, deducendo due censure: 1) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omesso contenimento della pena entro il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il Tribunale aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto perché la condotta di detenzione e uso di alimenti alterati e contaminati, impiegati nella preparazione di pizze vendute al pubblico, aveva creato un rischio per la salute degli avventori. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato, in senso ostativo alle attenuanti generiche, l'irrilevanza della condotta collaborativa dell'imputata, e aveva legittimamente considerato, nella determinazione discrezionale della pena, le plurime contaminazioni degli alimenti per discostarsi dal minimo edittale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sul limite della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non colpevole.
Norme richiamate
art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283
Norma incriminatrice applicata alla condotta di detenzione e impiego di alimenti in cattivo stato di conservazione destinati alla vendita al pubblico.
art. 6 l. 30 aprile 1962, n. 283
Disposizione richiamata in relazione alla fattispecie contravvenzionale contestata.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta ha generato un rischio per la salute degli avventori, incompatibile con la non punibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, pur se isolata o non ulteriormente aggravata, abbia concretamente determinato un rischio apprezzabile per la salute pubblica o dei consumatori.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto il giudice di merito può valorizzare la natura e la qualità del pericolo creato dalla condotta, specie se l'offesa incide su beni primari come la salute.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice motivi, anche sinteticamente ma in modo logico, che gli elementi allegati dalla difesa non incidono positivamente sulla valutazione della gravità del fatto o della personalità dell'agente.
- La determinazione della pena entro o oltre il minimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, specie quando siano indicate plurime modalità lesive della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo che emerga che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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