Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per i reati contestati. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'illegittimità della pena perché superiore al minimo edittale; l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e recidiva ex art. 99 c.p. La Corte ha rilevato che, trattandosi di patteggiamento richiesto in data successiva al 3 agosto 2017, operano i limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono i motivi dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi dedotti contro una sentenza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017 non rientrassero tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.

    Richiama il patteggiamento, cioè la sentenza resa su accordo delle parti sulla pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti

    Per le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017 limita i motivi di ricorso per cassazione, escludendo quelli dedotti nel caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Viene invocato per sostenere la possibile immediata evidenza di cause di proscioglimento, ma il motivo non è scrutinabile nel ricorso proposto.

  • art. 62-bis c.p.

    giudizio di comparazione tra art. 62-bis e 99 cod.pen.

    È richiamato come censura sulla valutazione delle attenuanti generiche nel confronto con la recidiva, ma il motivo è ritenuto non proponibile.

  • art. 99 c.p.

    giudizio di comparazione tra art. 62-bis e 99 cod.pen.

    Richiamato con riferimento alla recidiva oggetto di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    può essere dichiarata senza formalità di procedura

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali.

  • art. 616 c.p.p.

    segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma

    Disciplina la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti proposta dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi estranei a tali limiti sono inammissibili.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento soggetto al nuovo regime, censure relative all'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla quantificazione della pena e al giudizio di comparazione tra circostanze, se non nei casi consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.