Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per i reati contestati. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'illegittimità della pena perché superiore al minimo edittale; l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e recidiva ex art. 99 c.p. La Corte ha rilevato che, trattandosi di patteggiamento richiesto in data successiva al 3 agosto 2017, operano i limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non consentono i motivi dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi dedotti contro una sentenza di patteggiamento proposta dopo il 3 agosto 2017 non rientrassero tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
Richiama il patteggiamento, cioè la sentenza resa su accordo delle parti sulla pena.
non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti
Per le sentenze di patteggiamento richieste dopo il 3 agosto 2017 limita i motivi di ricorso per cassazione, escludendo quelli dedotti nel caso concreto.
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Viene invocato per sostenere la possibile immediata evidenza di cause di proscioglimento, ma il motivo non è scrutinabile nel ricorso proposto.
giudizio di comparazione tra art. 62-bis e 99 cod.pen.
È richiamato come censura sulla valutazione delle attenuanti generiche nel confronto con la recidiva, ma il motivo è ritenuto non proponibile.
giudizio di comparazione tra art. 62-bis e 99 cod.pen.
Richiamato con riferimento alla recidiva oggetto di comparazione con le attenuanti generiche.
può essere dichiarata senza formalità di procedura
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali.
segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma
Disciplina la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti proposta dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi estranei a tali limiti sono inammissibili.
- Non sono deducibili con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento soggetto al nuovo regime, censure relative all'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla quantificazione della pena e al giudizio di comparazione tra circostanze, se non nei casi consentiti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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