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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva derubricato il fatto nell'ipotesi lieve di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e rideterminato la pena in due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sulla ritenuta presenza della sostanza MDMB-BUTINACA nella Tabella I del d.P.R. n. 309/1990; 2) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per asserita mancanza di accertamento sull'efficacia drogante e sul principio attivo della sostanza, oltre che del crack rinvenuto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di eccessività della pena e di mancato contemperamento tra attenuanti e recidiva, con richiamo anche agli artt. 6 CEDU e 27 Cost. È stata anche depositata memoria difensiva chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la MDMB-BUTINACA è stata inserita nella Tabella I del d.P.R. n. 309/1990 con D.M. 12 dicembre 2023 e che essa corrisponde ad altra denominazione della MDMB-BINACA. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la Corte territoriale aveva valorizzato le analisi chimiche, dalle quali risultava la presenza di principio attivo nel crack, sia pure in modesta quantità, e la pericolosità del cannabinoide sintetico, oltre alle modalità di preparazione e detenzione, esprimendo così una valutazione in fatto sull'efficacia drogante. Ha giudicato infondato anche il terzo motivo, rilevando che la concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, e che il diniego era stato giustificato dalla personalità negativa desunta dalla fuga all'atto del controllo; quanto alla pena, ha ribadito che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per arbitrio o illogicità manifesta, insussistenti nel caso concreto. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma applicata in appello per la derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    le attenuanti generiche costituiscono oggetto di giudizio di fatto; il loro diniego può essere motivato con riferimento a ragioni preponderanti della decisione e non richiede lo specifico esame di ogni singolo elemento favorevole allegato dalla difesa.

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato, insieme all'art. 133 cod. pen., come criterio di commisurazione della pena rimesso al giudice di merito.

  • art. 27 Cost.

    invocato dalla difesa nel terzo motivo in relazione a pena e valutazione della personalità, senza trovare accoglimento.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla difesa nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sostanza stupefacente oggetto di contestazione deve essere valutata alla luce dell'effettivo inserimento nelle tabelle ministeriali vigenti; se la sostanza risulta tabellata e la denominazione utilizzata corrisponde a una diversa nomenclatura della medesima sostanza, non può fondarsi su tale profilo un vizio di violazione di legge.
  • In sede di legittimità è inammissibile censurare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sull'efficacia drogante della sostanza quando la decisione si fondi su analisi chimiche, quantità di principio attivo, pericolosità del composto e modalità di detenzione e preparazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogico o contraddittorio; non è necessario che il giudice confuti analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 cod. pen.; in cassazione è deducibile solo l'arbitrio o l'illogicità manifesta della motivazione, non una richiesta di nuova quantificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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