Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza del Tribunale di Napoli, resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ha riguardato un fatto commesso a Pozzuoli il 17 settembre 2025, qualificato in motivazione come detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, unificato con la detenzione di arma o munizioni senza denuncia ex art. 697 c.p. ex art. 81, comma 2, c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe stata piuttosto sussumibile nell'art. 75 d.P.R. 309/1990. La Corte rileva però che la doglianza era formulata in modo del tutto generico e non evidenziava un errore manifesto di qualificazione giuridica, unico presupposto per l'ammissibilità del motivo in una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e quindi non idoneo a denunciare un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente, richiamato l'art. 616 c.p.p. e la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale è consentita in cassazione la sola censura su errore manifesto di qualificazione giuridica del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie ritenuta in motivazione come qualificazione del fatto relativa alla detenzione di sostanza stupefacente, oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 697 c.p.
reato concorrente contestato/ricompreso nella decisione di patteggiamento, relativo alla detenzione di arma o munizioni senza denuncia.
art. 81, secondo comma, c.p.
unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.
richiamato per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 75 del d.P.R. 309 del 1990
norma indicata dal ricorrente come corretta qualificazione alternativa del fatto; la Corte afferma che la doglianza è troppo generica per integrare un errore manifesto di qualificazione.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore denunciato risulta manifesto e specificamente argomentato; una censura generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- La mera prospettazione di una diversa disciplina del fatto, senza confronto puntuale con gli elementi della decisione impugnata, non è sufficiente a trasformare in ammissibile il motivo di ricorso contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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