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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una pluralità di condotte riferite agli anni 2014, 2015 e 2016, consistenti nell'utilizzo e/o presentazione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito della dichiarazione fiscale. Con il ricorso ha dedotto tre censure: 1) erronea applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento oggettivo del reato, oltre a violazione degli artt. 192, 195 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione; 2) erronea applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento soggettivo, oltre a violazione degli artt. 42 e 43 c.p. e 533 c.p.p. e vizio di motivazione; 3) vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria ha chiesto che fossero escluse le cause di inammissibilità e che il giudizio fosse trattato in forma ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizio motivazionale, in realtà proponevano una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che il giudice di merito può fondare l'accertamento anche sugli esiti della consultazione della banca dati dell'Amministrazione finanziaria, richiamata come "spesometro", quale fonte di prova avente contenuto materiale e non meramente presuntivo, e ha ritenuto corretta la ricostruzione del dolo eventuale. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di merito sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione; nel caso concreto il diniego era stato giustificato con l'elevato numero di fatture, l'importo complessivo e l'assenza di resipiscenza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato come disposizione concorrente nella qualificazione del fatto contestato, in relazione alla pluralità di condotte nel tempo.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice ritenuta integrata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; la Corte afferma che la sentenza di merito ha correttamente ricondotto il fatto alla fattispecie.

  • art. 192 c.p.p.

    evocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni, rilevando che le censure erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 195 c.p.p.

    evocato dal ricorrente; non viene ravvisata una concreta violazione, perché la prova è stata ritenuta legittimamente valutata dal giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che la motivazione della condanna sia stata adeguata e logicamente argomentata.

  • art. 42 c.p.

    richiamato in tema di elemento soggettivo; la Corte conferma la correttezza dell'affermazione del dolo eventuale.

  • art. 43 c.p.

    richiamato in tema di elemento soggettivo; la Corte conferma che la coscienza e volontà del fatto è stata desunta correttamente.

  • art. 189 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, che consente di utilizzare accertamenti derivanti dalla consultazione dello "spesometro".

  • art. 62-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche è oggetto di valutazione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, ossia condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirino in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Nel reato tributario di dichiarazione fraudolenta, il giudice può valorizzare dati e riscontri provenienti da banche dati dell'Amministrazione finanziaria, quando tali accertamenti abbiano contenuto materiale e si fondino su dati reali, non meramente presuntivi.
  • L'elemento soggettivo del delitto tributario può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente si rappresenti e accetti il rischio che la presentazione della dichiarazione, comprensiva di fatture per operazioni inesistenti, comporti evasione d'imposta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di merito che può essere sorretto da ragioni preponderanti, senza necessità di uno specifico esame analitico di ogni elemento addotto dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventualeOnere della provaNullità processuale

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