Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di stupefacente ai fini di cessione. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 73, commi 1, 1-bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta al fatto di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure meramente reiterative di quelle già esaminate e respinte in appello, osservando che il giudizio di offensività e di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, e che la sentenza impugnata aveva valorizzato non solo la quantità di cocaina, ma anche il grado di purezza, il confezionamento in più involucri destinati alla rivendita e la disponibilità di denaro sproporzionata rispetto ai redditi della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da vizi logico-giuridici e coerente con la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione dell'offensività e della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è la norma processuale invocata per dedurre erronea applicazione di legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
è la norma processuale invocata per dedurre vizi di motivazione
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione/cessione di stupefacente
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disciplinato come fatto di lieve entità; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti di offensività
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino
richiamata come precedente sul giudizio complessivo di offensività in materia di stupefacenti
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
richiamata come principio delle Sezioni Unite sulla valutazione unitaria degli indici del fatto di lieve entità
Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto
richiamata a sostegno della valutazione non illogica degli indici di offensività
Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò
richiamata a sostegno della valutazione non illogica degli indici di offensività
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al solo dato quantitativo della droga sequestrata o ceduta, ma deve avere riguardo a un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi fattuali rilevanti, inclusi purezza, modalità di detenzione e confezionamento, capacità operativa del soggetto e collegamenti con il mercato di riferimento.
- Il riconoscimento o l'esclusione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione unitaria degli indici normativi, che possono anche compensarsi o neutralizzarsi tra loro; il giudice deve spiegare perché attribuisce prevalenza ad alcuni elementi rispetto ad altri.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito dia conto, in modo coerente e non manifestamente illogico, degli elementi fattuali valorizzati e la censura in cassazione si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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