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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego, emesso il 27 dicembre 2004, dell’istanza di M. s.p.a. di definire ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002 una lite pendente relativa all’impugnazione di una cartella per IVA. L’Ufficio sosteneva che la cartella riguardasse soltanto imposta dichiarata e non versata e fosse quindi un atto esecutivo, non un atto impositivo definibile. La contribuente deduceva invece che la cartella era l’unico atto che le aveva reso nota la pretesa e che questa implicava questioni sostanziali: il riconoscimento di un credito e l’applicazione dell’effetto differito dei versamenti periodici previsto dall’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’opzione per la tenuta della contabilità affidata a terzi. In Cassazione ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, per irregolarità nel deposito della documentazione relativa alla notificazione dei tre atti di appello, nonché l’errata qualificazione della cartella e l’insufficienza della motivazione.

La decisione

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente, qualificando la cartella come atto impositivo; la CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la cartella, relativa a IVA dichiarata e non versata, avesse mera funzione di liquidazione e riscossione. La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi: ha rilevato che la CTR non aveva deciso sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello e ha ritenuto fondati anche i motivi sulla natura della cartella e sulla motivazione. Poiché la cartella era l’unico atto che aveva manifestato la pretesa fiscale e la contribuente contestava anche il merito della debenza, opponendo un credito e gli effetti della disciplina IVA richiamata, essa poteva avere natura impositiva e la lite rientrare nell’art. 16 della L. n. 289/2002. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di Cassazione; non ha definito direttamente la lite né disposto la definizione agevolata.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    In base alla L. n. 289 del 2002, art. 16 costituisce lite pendente qualunque controversia avente come oggetto, "avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e ogni altro atto d'imposizione".

    La definizione della lite richiede una controversia relativa a un atto impositivo. Una cartella che si limita alla liquidazione di dati dichiarati, senza accertamento o rettifica, non è di regola definibile; può però assumere natura impositiva quando è l’unico atto che manifesta la pretesa fiscale e consente di contestare anche la debenza del tributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1

    La CTR ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello.

    La disposizione disciplina il deposito del ricorso e la relativa sanzione d’inammissibilità. Nel caso concreto la contribuente aveva sollevato un’eccezione fondata su presunte irregolarità nel deposito degli atti e delle prove delle notificazioni dell’appello; la CTR doveva pronunciarsi su tale eccezione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La CTR ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso in appello.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame. L’omessa decisione sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello integra il vizio di omessa pronuncia dedotto dalla ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    Sono i parametri processuali invocati per denunciare, rispettivamente, violazione di legge, omessa pronuncia e vizio della motivazione. La Cassazione ha accolto le censure corrispondenti, rilevando l’omessa decisione sull’eccezione e l’insufficienza della motivazione sulla natura della cartella.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27, comma 1

    "il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente".

    La regola consente al contribuente che affida a terzi la contabilità di riferirsi, nel calcolo della differenza d’imposta del mese precedente, alle annotazioni del secondo mese precedente. La contestazione dell’applicazione di tale meccanismo, insieme all’opposizione di un credito, riguardava il merito della pretesa e contribuiva a configurare una lite effettiva, non una mera contestazione di liquidazione.

Massime di principio

  • La natura della cartella si valuta in base alla funzione concreta e alla vicenda procedimentale, non soltanto alla sua denominazione: una cartella successiva a un accertamento definitivo o limitata a semplici calcoli su dati dichiarati è normalmente esecutiva, non un nuovo atto impositivo.
  • Se la cartella è il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, può avere natura impositiva quando è necessario impugnarla per contestare non solo vizi formali, ma anche il merito del tributo, l’esistenza di un credito o la correttezza del calcolo.
  • Ai fini della definizione prevista dall’art. 16 della L. n. 289/2002, occorre verificare che esista una controversia effettiva sull’esistenza o sull’entità dei presupposti dell’imposizione; la sola contestazione di un’attività automatica di liquidazione, basata su criteri predeterminati, non basta.
  • Il giudice d’appello deve esaminare le eccezioni processuali ritualmente sottoposte, compresa quella d’inammissibilità del ricorso per irregolarità nel deposito. La mancata pronuncia può comportare la cassazione della sentenza.
  • Una motivazione che si limiti ad affermare che la cartella è meramente liquidatoria, senza confrontarsi con le contestazioni concrete sulla pretesa fiscale e sul calcolo, può risultare insufficiente.

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