Cassazione Penale, Sentenza n. 46882/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antona impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo che il fatto di aver puntato una pistola e avere tentato di sparare a distanza ravvicinata integrasse il reato di tentato omicidio (capo a). L'imputato sosteneva che l'arma fosse stata portata solo a scopo intimidatorio, che non avesse mai inserito il colpo in canna né premuto il grilletto intenzionalmente, che le prove testimonali fossero inattendibili e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti per provocazione e delle generiche; contestava inoltre profili relativi all'assorbimento tra reati di detenzione e porto d'arma e all'applicabilità dell'aggravante del nesso teleologico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sostanza. Il primo motivo (contestazione della qualificazione in tentato omicidio) è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte di appello secondo cui l'arma era funzionante, puntata a breve distanza, il colpo era stato in qualche momento in canna (perizia) e l'azione era stata giuridicamente idonea e diretta a cagionare la morte, essendosi l'interruzione dell'effetto verificata per circostanze contingenti e per imperizia dell'agente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili come rivendicazioni valutative o generiche; il quarto motivo è inammissibile quanto alla provocazione per carenza espositiva e infondato quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute precluse dalla gravità dei fatti, dalla personalità e dalla condotta dell'imputato. Unico effetto favorevole per il ricorrente: la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale ascritto al capo f) e ha annullato senza rinvio la relativa pena giornaliera di dieci giorni di reclusione; per il resto la sentenza di appello è stata confermata.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il criterio dell'idoneità giuridica dell'azione valutata concretamente con prognosi ex ante: anche se lo sparo non è riuscito per cause contingenti o imperizia, l'azione resta tentativo se lo strumento era idoneo e la volontà era diretta al delitto.
Richiamato insieme all'art. 56 per qualificare il fatto come tentato omicidio quando l'azione era concretamente idonea a cagionare la morte.
Il primo giudice aveva invocato questa norma per escludere la punibilità per impossibilità del fatto; la Corte di cassazione ha però ritenuto inesistente l'inefficienza strutturale dello strumento e quindi infondata tale applicazione.
art. 61, n. 2 cod. pen. (circostanze aggravanti)
L'aggravante è stata applicata in relazione alla gravità del comportamento e alle condizioni personali dell'imputato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che ha escluso le attenuanti generiche prevalenti.
Citata in relazione ai reati connessi alle armi; la Corte ha valutato la sussistenza e l'assorbimento di talune fattispecie senza però accogliere la censura difensiva sull'assorbimento tra detenzione e porto.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 commi 3 e 4
Riferita alla disciplina delle armi e delle aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione che ha qualificato alcuni reati ai sensi di tali disposizioni, con aggravamento.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (estinzione per prescrizione)
Applicata d'ufficio per dichiarare estinto per prescrizione il reato contravvenzionale ascritto al capo f) e per annullare la relativa pena senza rinvio.
Massime di principio
- Il tentativo di omicidio può sussistere anche se il colpo non è partito: rileva l'idoneità concreta dello strumento e l'intenzione dell'agente valutate ex ante, non fattori accidentali che hanno impedito l'esito.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove testimonali e della convergenza dei racconti è rimessa al giudice del merito e la Cassazione controlla solo la logicità e la congruità della motivazione, non rifacendosi ai fatti.
- L'eccezione di impossibilità di reato richiede prova dell'inefficienza strutturale dello strumento usato; la mera insufficiente padronanza dell'arma o circostanze contingenti non escludono il tentativo.
- In tema di armi, il reato di porto può assorbire quello di detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e non vi sia precedente detenzione; l'ammissione di possesso anteriore esclude l'assorbimento.
- Le attenuanti (compresa la provocazione) devono essere illustrate e motivate adeguatamente: censure meramente enunciate sono inammissibili e la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato possono prevalere sul riconoscimento.
- La prescrizione deve essere rilevata anche d'ufficio in Cassazione se il reato è estinto nel corso del giudizio, con conseguente annullamento della pena relativa senza rinvio.
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