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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna per omicidio stradale (decesso di Fulvia Morando in Lampedusa il 31/08/2019) contestando: 1) l'aggravante della fuga (art. 589-ter cod. pen.) perché il ricorrente sarebbe tornato sul luogo e non avrebbe ostacolato gli accertamenti; 2) la ricostruzione della velocità e l'errata qualificazione della strada (limite 50 km/h vs 90 km/h) e le condizioni di visibilità; 3) la responsabilità per guida senza patente e presunte avarie del veicolo; 4) il diniego dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis per la possibile concorso di colpa della vittima (che camminava dando le spalle al senso di marcia); 5) la conseguente rideterminazione della pena in diminuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo, secondo e terzo motivo manifestamente infondati (confermando che la fuga era integrata dalla condotta depistatoria del Sola, che la strada era urbana con limite di 50 km/h e che la guida senza patente rileva). Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo insufficiente la valutazione della Corte d'appello circa l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis e disponendo l'annullamento limitato a tale punto con rinvio per nuovo giudizio sulla spettanza dell'attenuante e sulla conseguente determinazione della pena. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Riferimento alla norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte ha esaminato in particolare l'applicabilità dell'attenuante speciale di cui al comma 7 (concorso di colpa della vittima) ritenendo necessaria una indagine controfattuale non svolta dalla Corte di merito

  • art. 589-ter cod. pen. (fuga del conducente)

    L'aggravante per essersi dato alla fuga è stata ritenuta integrata nonostante il ritorno sul luogo, poiché la condotta del ricorrente è stata finalizzata a depistare le indagini e a sottrarsi all'identificazione/collaborazione dovuta

  • art. 189 cod. strada

    «ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie»

    La norma impone l'obbligo di collaborare ed essere identificati; la Corte ha richiamato che la mera presenza sul luogo non basta se essa è finalizzata al depistaggio, e non realizza l'atteggiamento collaborativo previsto

  • art. 141, comma 3, cod. strada

    «regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, (...) nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici»

    Principio richiamato per affermare l'obbligo del conducente di adattare la velocità alle condizioni di visibilità e di guida; elementi quali orario notturno e scarsa illuminazione aggravano l'obbligo di prudenza

  • art. 190 cod. strada

    «circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione»

    Norma richiamata per valutare la condotta della pedone: il comportamento della vittima (camminare dando le spalle ai veicoli su strada priva di marciapiede, soprattutto di notte) può integrare concorso di colpa rilevante ai fini della concessione dell'attenuante

Massime di principio

  • La condotta di allontanarsi dal luogo dell'incidente integra l'aggravante della fuga anche se il conducente poi torna, se il ritorno è accompagnato da comportamenti finalizzati a depistare le indagini o a evitare l'identificazione; la semplice presenza non è sufficiente a escludere la fuga.
  • Per valutare la sussistenza dell'attenuante speciale ex comma 7 dell'art. 589-bis è necessaria una indagine specifica e controfattuale su cosa sarebbe accaduto se la vittima avesse osservato le prescrizioni del Codice della Strada; l'accertamento del concorso di colpa della vittima non può essere meramente affermato ma deve essere motivato.
  • La qualificazione della strada (urbana vs extraurbana) e i limiti applicabili possono essere determinati anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali; la velocità auto-dichiarata dal conducente e gli elementi probatori di contorno sono valutati in combinato disposto per la ricostruzione del fatto.
  • La guida senza patente costituisce un elemento aggravante rilevante; l'asserita manutenzione difettosa del veicolo deve essere adeguatamente provata e non può essere dedotta da mere affermazioni non corroborate.
  • Gli accertamenti strumentali (es. etilometro) effettuati con consistente ritardo possono essere considerati inattendibili per valutare lo stato d'ebbrezza; la valutazione probatoria deve tenere conto dei tempi e delle modalità di esecuzione.
  • Nelle ipotesi di investimento di pedoni, la dinamica e le condizioni di visibilità/illuminazione sono elementi che aumentano l'obbligo di prudenza del conducente e possono influenzare sia la valutazione della colpa del conducente sia l'eventuale concorso di colpa della vittima.

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