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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pallucca ha impugnato per mancata considerazione, nella rideterminazione della pena, delle conseguenze derivanti dall'assoluzione per i capi B) e C) (detenzione arma e ricettazione) e ha censurato la valutazione probatoria relativa al capo A) (spaccio in concorso), sostenendo che la ricostruzione si fonda su congetture (chiavi, scambio di involucro). Salvatori ha impugnato per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen., sostenendo che aveva collaborato indicando la cassaforte e aprendo spontaneamente il luogo di deposito della droga e dell'arma.

La decisione

Per Salvatori: ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato il diniego di prevalenza delle attenuanti, richiamando in particolare il comportamento processuale non collaborativo e la gravità della condotta; condanna di Salvatori al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Pallucca: ricorso in parte dichiarato inammissibile ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rimesso la decisione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, rilevando carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 lett. d) DPR 309/90 nella prospettiva soggettiva del concorrente (mancata verifica del coefficiente di prevedibilità/consapevolezza previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen.); il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 59 cod. pen.

    La Corte richiama il comma 2 come criterio per imputare soggettivamente le circostanze: per riconoscere un'aggravante concorrenziale non è richiesta piena consapevolezza/dolo, ma almeno un coefficiente psicologico di prevedibilità concreta o colpa; tale criterio va applicato anche alle circostanze oggettive estese ai concorrenti (art.118).

  • art. 80 lett. d) DPR 309/90

    Aggravante connessa alla disponibilità/uso di arma nell'ambito del reato di stupefacenti; la Corte osserva che la decisione di merito non ha adeguatamente valutato la componente soggettiva richiesta per riconoscerla nei confronti del concorrente non titolare della disponibilità dell'arma, rendendo necessaria la rimessione per nuova valutazione.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Attenuante prevista per la collaborazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso di Salvatori, i giudici di merito abbiano implicitamente e congruamente motivato il diniego/prevalenza dell'attenuante richiamando la gravità della condotta e il comportamento processuale, decisione non sindacabile in Cassazione se non arbitraria.

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato per chiarire che, nel concorso di persone, alcune circostanze soggettive devono essere valutate rispetto al singolo concorrente, ma non modifica il criterio generale di imputazione soggettiva previsto dall'art. 59; dunque il minimo coefficiente soggettivo per le aggravanti va comunque valutato per ciascun concorrente.

Massime di principio

  • Le decisioni dei giudici di merito sulle circostanze attenuanti/aggravanti hanno ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo se sussiste arbitrio o motivazione illogica: per censurare il merito è necessaria una ricostruzione alternativa significativa, non una generica richiesta di riconsiderazione delle prove.
  • Per riconoscere un'aggravante in capo a un concorrente che non aveva piena disponibilità materiale dell'elemento aggravante (es. arma custodita da altro), il giudice deve motivare la presenza del minimo coefficiente soggettivo previsto dall'art. 59 comma 2 (conoscenza, colpa o prevedibilità concreta); l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento con rinvio.
  • Il riconoscimento di un'attenuante per collaborazione (art. 62 n.6) richiede che il giudice valuti il comportamento complessivo dell'imputato e la rilevanza concreta della collaborazione; un rigetto ben motivato è difficilmente riformabile in Cassazione.
  • Se la Corte territoriale elimina o modifica profili di responsabilità (es. assoluzione per alcuni capi), in sede di rideterminazione della pena il giudice deve esplicitare le conseguenze di tali modifiche sulle aggravanti/attenuanti utilizzate in primo grado, altrimenti la decisione può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria del merito: le contestazioni che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle stesse risultanze probatorie sono, di norma, inammissibili.

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