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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17250/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una gara bandita per l'affidamento pluriennale del servizio di lavanolo per strutture sanitarie della Regione Veneto. In primo grado il TAR aveva annullato l'aggiudicazione; il Consiglio di Stato, decidendo sugli appelli e poi sui ricorsi per revocazione, aveva ritenuto inammissibili le doglianze fondate su asseriti errori di fatto revocatori e aveva escluso la nullità della precedente decisione per mancata integrazione del contraddittorio. La società ricorrente, esclusa dalla gara, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva deciso la revocazione, deducendo: 1) eccesso di potere giurisdizionale e denegata giustizia per avere il Consiglio di Stato negato l'accesso alla revocazione pur in presenza, secondo la ricorrente, di un evidente errore di fatto sull'omessa notifica dell'appello ad alcune parti del giudizio di primo grado e sulla mancata integrazione del contraddittorio; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione per avere il Consiglio di Stato negato alla società esclusa la legittimazione e l'interesse a partecipare al giudizio di appello e a far valere l'interesse strumentale alla riedizione della gara; il ricorso incidentale adesivo ha riproposto le medesime censure e ha insistito anche sulla pretesa nullità della sentenza revocanda per il vizio nel contraddittorio. Entrambe le ricorrenti hanno inoltre prospettato violazione del diritto UE e omessa rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non investissero un vero e proprio motivo inerente alla giurisdizione, ma contestassero in realtà la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla configurabilità dell'errore revocatorio e, in parte, la precedente sentenza di appello, ossia profili che attengono al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni. Ha quindi dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. La Corte ha inoltre affermato che eventuali violazioni del diritto dell'Unione o dell'obbligo di rinvio pregiudiziale non sono denunciabili con il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. quale motivo inerente alla giurisdizione, e ha ritenuto manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore di Azienda Zero e di Servizi Italia S.p.A., con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non idoneo a fondare censure sul modo di esercizio della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo solo per motivi attinenti alla giurisdizione; non è utilizzabile per contestare errori di valutazione o di rito nella revocazione.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato quale norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 95 c.p.a.

    evocato dalla ricorrente in tema di integrazione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta estranea ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 106 c.p.a.

    richiamato in relazione alla revocazione delle sentenze del giudice amministrativo; la Corte osserva che la valutazione sull'ammissibilità della revocazione attiene al modo di esercizio della giurisdizione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    norma sulla revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che la verifica della sussistenza dell'errore revocatorio compiuta dal giudice amministrativo non è sindacabile come motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio, ma ritenuto non decisivo ai fini del limite esterno della giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    evocato dalla ricorrente per sostenere la lesione della giurisdizione amministrativa, ma la censura è stata qualificata come attinente al merito processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in tema di giusto processo sia, al comma ottavo, come parametro del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a tutela della pienezza della tutela giurisdizionale, ma non ritenuto pertinente a fondare il controllo richiesto.

  • art. 1 c.p.a.

    richiamato in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ma non idoneo a trasformare in motivo di giurisdizione un errore processuale.

  • art. 2 c.p.a.

    evocato dalla parte ricorrente sul giusto processo amministrativo, ma non rilevante ai fini del ricorso per motivi di giurisdizione.

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ne esclude la decisività nel presente giudizio.

  • art. 6 CEDU

    evocato a sostegno del diritto al contraddittorio e al giusto processo, ma non ritenuto fondamento di un motivo inerente alla giurisdizione.

  • Direttiva 89/665/CEE

    art. 1, par. 1, terzo comma

    richiamata dalla ricorrente in tema di effettività della tutela negli appalti, ma la Corte ritiene che la sua eventuale violazione non sia deducibile come difetto di giurisdizione.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sul ricorso per cassazione avverso i giudici speciali.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per sostenere il diritto a un ricorso effettivo; la Corte ne esclude la rilevanza come motivo di giurisdizione.

  • art. 18 Direttiva 2014/24/UE

    evocato dalla ricorrente in materia di appalti pubblici, ma non ritenuto parametro utile per il controllo di giurisdizione.

  • art. 267 TFUE

    l'eventuale violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale è qualificata come violazione di legge, non come motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, possono essere dedotti solo errori che incidano sui limiti esterni della giurisdizione; non sono invece sindacabili le valutazioni del giudice amministrativo sulla configurabilità dell'errore revocatorio o sull'ammissibilità dell'istanza.
  • La contestazione della mancata integrazione del contraddittorio, della notificazione dell'appello o della nullità della sentenza di merito attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non integra, di regola, un motivo inerente alla giurisdizione denunciabile ex art. 111, ottavo comma, Cost.
  • L'eventuale erronea applicazione del diritto dell'Unione, compresa la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia, non è di per sé deducibile come eccesso di potere giurisdizionale davanti alle Sezioni Unite, trattandosi di errori di diritto processuale o sostanziale e non di difetto di giurisdizione.
  • Nel giudizio di revocazione, la fase rescindente implica una verifica preliminare sulla riconducibilità del vizio denunciato ai casi tassativi di revocazione e sulla sua decisività; l'eventuale erroneità di tale verifica integra, al più, un error in iudicando o in procedendo, non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
  • Il ricorso per cassazione contro decisioni del giudice amministrativo non può essere utilizzato per riesaminare la sentenza di merito o per ottenere una nomofilachia surrettizia fuori dei casi tassativamente consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoRinvio pregiudiziale

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