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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27119/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto al giudice di merito il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale aveva rigettato la domanda. Avverso il decreto di rigetto è stato proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura, perché ha rilevato che la procura speciale apposta al ricorso non rispettava il requisito previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale: la procura, pur riportando la data e la firma del ricorrente, non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità del suo rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, risultando soltanto l'autenticazione della firma con formula generica. Il Ministero si era costituito con un atto destinato alla sola discussione orale, ritenuto però irrituale e inidoneo a costituirsi nel giudizio di cassazione camerale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi assoggettati all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve essere certificata dal difensore; la sola autentica della firma, anche se la procura reca una data, non basta. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della costituzione del Ministero mediante atto finalizzato solo alla discussione orale, senza controricorso tempestivo. Non ha liquidato le spese per tale irrituale costituzione dell'intimato. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    comma tredicesimo, quarto periodo

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne tale posteriorità; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif. dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

    ha introdotto nel d.lgs. n. 25/2008 la disciplina speciale dell'art. 35-bis.

  • sentenza Corte cost. n. 13 del 2022

    ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'onere di speciale certificazione della data della procura, qualificandolo come scelta discrezionale del legislatore processuale e non sproporzionata limitazione del diritto di difesa.

  • sentenza Sezioni Unite n. 15177 del 1 giugno 2021

    ha chiarito che la procura deve contenere espressa certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento e che tale certificazione non è surrogabile dal solo contenuto complessivo della procura o dalla mera autentica della firma.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa certificazione del difensore circa la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mera indicazione, nella procura, della data di rilascio o del provvedimento impugnato non è sufficiente se manca una specifica attestazione del difensore sulla posteriorità della procura; la certificazione non può essere desunta implicitamente dal testo complessivo dell'atto.
  • L'autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, trattandosi di adempimenti distinti sotto il profilo funzionale, anche se possono essere formalizzati con un'unica sottoscrizione del difensore.
  • Nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione del resistente alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto volto soltanto alla discussione orale non integra una rituale costituzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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