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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26914/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e ha rigettato la domanda dell'aspirante docente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità, valorizzando la novità e complessità della questione e i contrasti emersi nella giurisprudenza di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un aspirante docente, in possesso di laurea e di 24 CFU in discipline psico-pedagogiche e metodologie didattiche, volta a ottenere l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per il biennio 2020/2022. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all'abilitazione all'insegnamento. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. 59/2017, della L. 124/1999 e dei decreti ministeriali rilevanti, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso i requisiti per partecipare ai concorsi di reclutamento con quelli richiesti per l'inserimento nelle graduatorie. Il Ministero ha insistito sul fatto che la norma invocata dalla Corte d'appello attribuisce ai 24 CFU solo la funzione di titolo di accesso al concorso e non di abilitazione piena, che resta conseguibile solo all'esito positivo delle prove concorsuali o di specifici percorsi abilitanti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude l'inammissibilità per difetto di specificità del motivo, ritenendo chiaramente individuate le censure alla sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassa e decide nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 4 L. 3 maggio 1999, n. 124

    Norma di riferimento per la disciplina delle graduatorie scolastiche provinciali, attuata poi mediante fonti regolamentari e ordinanze ministeriali.

  • art. 5 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59

    Il possesso congiunto di laurea e 24 CFU è solo titolo per la partecipazione al concorso; l'abilitazione si acquisisce solo con il superamento delle prove concorsuali.

  • art. 1, comma 792, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha modificato il quadro normativo richiamato dalla Corte, ma senza trasformare i 24 CFU in abilitazione piena ai fini delle graduatorie.

  • art. 44 d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    È richiamato dalla Corte d'appello, ma la Cassazione non ne accoglie la lettura estensiva in senso equiparativo ai fini dell'inserimento in graduatoria.

  • art. 5, comma 3, d.m. 13 giugno 2007, n. 131

    La seconda fascia delle graduatorie di istituto è riservata ai docenti in possesso di titoli di abilitazione o titoli assimilati, non ai soli possessori di laurea e 24 CFU.

  • d.m. 13 giugno 2007, n. 131

    È interpretato nel senso che la seconda fascia delle graduatorie di istituto richiede la specifica abilitazione o equipollenti assimilabili, non il solo titolo di accesso al concorso.

  • d.m. 10 luglio 2020, n. 60

    Per le graduatorie provinciali riserva la prima fascia ai soggetti in possesso del titolo di abilitazione e colloca nella seconda fascia gli aspiranti con titolo di studio e 24 CFU.

  • d.l. 29 ottobre 2019, n. 126

    Ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze, poi disciplinate in via attuativa e temporanea dal Ministero.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 22

    Ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza, in via temporanea, tempi e modalità di formazione delle graduatorie provinciali.

  • legge 6 giugno 2020, n. 41

    Ha convertito il d.l. 22/2020, confermando il regime temporaneo delle graduatorie provinciali.

  • L. 23 agosto 1988, n. 400

    È richiamata per il riferimento ai regolamenti ministeriali adottati in materia di graduatorie.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche, il possesso dei requisiti che consentono la partecipazione a un concorso non equivale automaticamente all'abilitazione all'insegnamento, se la legge non lo prevede espressamente.
  • Il titolo di abilitazione costituisce requisito distinto e ulteriore rispetto al titolo di studio; solo i percorsi abilitativi normativamente previsti, oppure il superamento delle prove concorsuali quando la legge lo equipara in modo espresso, consentono di acquisire l'abilitazione.
  • Per la seconda fascia delle graduatorie di istituto e per la prima fascia delle graduatorie provinciali sono richiesti i soli aspiranti in possesso di abilitazione, mentre i soggetti che abbiano soltanto laurea e 24 CFU devono essere collocati nella fascia inferiore prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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