Cassazione Civile, Ordinanza n. 06364/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2008, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo documentalmente provato che non vi fosse stato un maggior reddito e che talune fatturazioni, la cui differenza tra ricavi dichiarati e fatture registrate aveva sorretto l'accertamento, fossero state traslate all'anno successivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in assenza della dichiarazione richiesta dal quinto comma, la CTR non poteva valorizzare documenti non prodotti nella fase amministrativa; (2) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d-bis, e 41 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che, trattandosi di accertamento induttivo per omessa o tardiva dichiarazione, spettava al contribuente provare che il reddito ricostruito presuntivamente non era stato prodotto o lo era stato in misura inferiore, nonché giustificare l'omessa fatturazione dei ricavi IVA, prova che non sarebbe stata fornita; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita carenza assoluta di motivazione, poiché, secondo l'Ufficio, una volta ritenute solo parzialmente fondate le giustificazioni del contribuente, la CTR avrebbe dovuto annullare l'atto solo in parte e non integralmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per tardività della notifica. Ha rilevato che il primo tentativo di notifica era avvenuto entro il termine semestrale di impugnazione, ma l'esito negativo per irreperibilità dei destinatari era stato conosciuto il 7 giugno 2016; tuttavia la riattivazione del procedimento notificatorio con nuova notifica via PEC era avvenuta solo il 23 settembre 2016, senza prova di una sollecita e immediata ripresa dell'attività notificatoria. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, se l'esito negativo della notifica non è imputabile al notificante, la continuità del procedimento resta salva solo a fronte di immediata riattivazione entro un termine congruo, individuato in trenta giorni. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, perché la parte resistente non risultava ritualmente costituita; è stato inoltre dato atto della prenotazione a debito del contributo unificato per l'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura dell'Ufficio riguardava l'inutilizzabilità, in assenza delle dichiarazioni previste, di documenti non prodotti nella fase procedimentale; la Corte però non ha deciso nel merito di tale doglianza perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base dell'accertamento induttivo nei confronti del contribuente per l'anno 2008.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio insieme all'art. 39 per sostenere la correttezza dell'accertamento in presenza di dichiarazione tardiva.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio quale base dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
Invocato dall'Agenzia per sostenere che, a fronte dell'accertamento presuntivo, gravasse sul contribuente l'onere di provare il minor reddito o l'inesistenza dei ricavi contestati.
Richiamati a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Invocato per dedurre una pretesa assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato come rito camerale applicato al ricorso per cassazione.
Citato quale fonte modificativa della disciplina del rito camerale.
Citata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Richiamato quale parametro per individuare il termine massimo entro cui riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la memoria depositata dalla parte non ritualmente costituita, e non notificata alla controparte, non vale come controricorso e non consente di ottenere una trattazione orale non prevista per il rito camerale.
- Quando la notifica dell'impugnazione vada a vuoto per causa non imputabile al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede una pronta riattivazione del procedimento notificatorio; in mancanza di prova della tempestiva ripresa, il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
- Nel controllo sulla tempestività della notifica del ricorso per cassazione, il notificante ha l'onere di dimostrare sia il momento in cui ha avuto conoscenza dell'esito negativo, sia la sollecita diligenza impiegata per la rinnovazione.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria e alla motivazione della sentenza impugnata.
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