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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18910/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente di disegno tecnico in servizio presso un istituto tecnico statale aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il provvedimento disciplinare con cui l'amministrazione scolastica gli aveva irrogato venti giorni di sospensione dall'insegnamento. La contestazione disciplinare gli addebitava di aver svolto, nel periodo 1.9.2008-31.8.2015, incarichi libero-professionali retribuiti senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, in violazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e 508 d.lgs. n. 297/1994, nonché di aver omesso di comunicare i compensi percepiti. Il giudice di primo grado e la corte d'appello avevano rigettato le domande di nullità, illegittimità o annullamento della sanzione e la richiesta di pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti non corrisposti. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle norme citate, sostenendo che esse non richiedono una nuova autorizzazione per ogni anno scolastico e che l'autorizzazione rilasciata nel 2007 dal dirigente scolastico, priva di limiti temporali, sarebbe rimasta efficace fino a eventuale revoca. Prima della decisione il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta personalmente dalla parte. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, precisando che, in mancanza dei requisiti previsti per l'effetto estintivo ex art. 390, ultimo comma, c.p.c., la rinuncia non estingue il processo ma rende comunque improseguibile l'impugnazione, salvo che la controparte chieda una pronuncia sul merito. Ha compensato integralmente le spese di cassazione tra le parti costituite e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della natura di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e validamente sottoscritta, può essere ritualmente presa in considerazione dalla Corte anche prima dell'adunanza camerale.
  • Se la rinuncia non è assistita dalle forme richieste per l'effetto estintivo, essa non estingue il giudizio ma evidenzia il definitivo venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso, salvo opposizione della controparte che chieda una pronuncia sul merito.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite in ragione del comportamento processuale del ricorrente.
  • La pronuncia di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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