Cassazione Penale, Sentenza n. 11346/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di peculato per non aver riversato al Comune di Borgo San Lorenzo le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sostenendo che la novella legislativa (art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 conv. con l. n. 77/2020) aveva trasformato l'albergatore in "responsabile d'imposta" e non più in agente riscossore, modificando la qualifica soggettiva; che le somme non erano più di pertinenza originaria della pubblica amministrazione; e che la nuova disciplina prevedeva l'applicazione di sanzioni amministrative esclusive. Si contestava inoltre, in via procedurale, il termine di impugnazione relativo alle udienze tenute con rito "da remoto".
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile (termine di impugnazione decorre dalla comunicazione del dispositivo nelle udienze "da remoto", nel caso specifico comunicato il 14/03/2022) e fondato sul merito: applicando l'art. 5-quinquies della legge di conversione n. 215/2021, ha attribuito valenza retroattiva al comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 (introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020), con la conseguenza che le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno anteriori al 19/05/2020 non mantengono rilevanza penale. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
Norme richiamate
art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla legge n. 77 del 2020
art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 conv. con l. n. 77/2020
Ha introdotto la qualifica di "responsabile d'imposta" per l'operatore turistico, modificando la natura dell'obbligo rispetto alla previgente qualità di agente riscossore; la Corte riconosce che tale riforma muta la qualifica soggettiva rilevante per la fattispecie penale originaria
comma 1-ter, art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
comma 1-ter, art. 4, d.lgs. 14/03/2011 n. 23
Attribuisce al gestore della struttura la veste di responsabile d'imposta; la Corte ha applicato tale disposizione, nella versione introdotta dalla novella, per valutare la caducità della qualificazione penalmente rilevante
art. 5-quinquies, legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione d.l. 21 ottobre 2021, n. 146)
art. 5-quinquies, l. 17/12/2021 n. 215
Ha attribuito efficacia retroattiva al citato comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, estendendo gli effetti intertemporali della nuova qualificazione e della disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria anche alle condotte anteriori al 19/05/2020; la Corte ha ritenuto decisiva la retroattività per escludere la rilevanza penale
art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 conv. con l. n. 176/2020
Norma emergenziale che disciplina il rito 'cartolare' e le comunicazioni nelle udienze da remoto; la Corte l'ha interpretata insieme all'art. 585 c.p.p. per delimitare il termine di impugnazione decorso dalla comunicazione del dispositivo
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma generale sui termini di impugnazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che, in presenza del rito da remoto, il termine di 15 giorni debba decorrere dalla comunicazione del dispositivo alla parte interessata
Massime di principio
- Se una legge riformatrice attribuisce retroattivamente la qualifica di "responsabile d'imposta" e disciplina la materia mediante sanzioni amministrative, le condotte anteriori all'entrata in vigore possono cessare di avere rilevanza penale e determinare l'annullamento senza rinvio delle condanne per peculato.
- La trasformazione della qualifica soggettiva (da agente riscossore a responsabile d'imposta) può incidere sul carattere "proprio" della fattispecie: tuttavia, la retroattività della norma valorizzata dall'intervento legislativo prevale sulla rilevanza penale anteriore.
- La conservazione di eventuali obblighi tributari o sanzioni amministrative non viene esclusa dall'annullamento penale: la responsabilità fiscale/amministrativa e gli eventuali rapporti civili o tributari restano soggetti a valutazione separata.
- In procedimenti svolti con rito "da remoto" (art. 23-bis d.l. 137/2020 e connessi), il termine breve per impugnare una sentenza depositata in udienza decorre dalla comunicazione del dispositivo alla parte interessata, non dal mero deposito in cancelleria.
- Quando la fattispecie contestata è stata decriminalizzata per effetto di una norma successiva con efficacia retroattiva, la Corte di legittimità annulla senza rinvio se il fatto non è più previsto come reato; occorre comunque verificare se altre fattispecie (es. reati fiscali diversi, truffa, ecc.) possano ricondurre la condotta sotto responsabilità penale.
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