Cassazione Civile, Ordinanza n. 40128/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA i compensi percepiti da una società di assicurazione per l'attività svolta in forza di delega ricevuta da altre compagnie coassicuratrici nella gestione dei sinistri coassicurati. La contribuente impugnava l'atto; la CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello limitatamente all'IVA e dichiarava cessata la materia del contendere per IRES e IRAP. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1911 c.c., degli artt. 10, comma 1, n. 2 e 12 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la imponibilità IVA dei compensi percepiti dalla compagnia delegata. In prossimità della decisione, però, l'Avvocatura dello Stato chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la contribuente aveva presentato domanda di definizione ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e aveva effettuato il relativo versamento nei termini.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio proposta dall'Agenzia delle entrate, rilevando che la contribuente aveva tempestivamente aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e aveva eseguito il versamento dovuto. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza esaminare il merito dell'unico motivo di ricorso. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
indicato tra le norme asseritamente violate con riferimento alla disciplina della coassicurazione
art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
invocato dall'Agenzia a sostegno della tesi di imponibilità IVA dei compensi relativi alla gestione dei sinistri coassicurati
invocato dall'Agenzia a sostegno della disciplina IVA applicabile alle prestazioni contestate
art. 135 della direttiva 2006/112/CE
richiamato come norma unionale ritenuta violata dalla sentenza impugnata
art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
ha previsto la sospensione del processo nei casi di domanda di definizione agevolata
base normativa della domanda di definizione presentata dalla contribuente e della conseguente cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
richiamato per la regola sulle spese, poste a carico della parte che le ha anticipate
legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata nella decisione
L. n. 139 del 2018
citata nel testo come legge di conversione della disciplina richiamata dall'istanza, secondo la formulazione riportata nella sentenza
Massime di principio
- Quando sopravviene una definizione agevolata perfezionata nei termini di legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del motivo di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata comporta l'applicazione della disciplina speciale sulle spese prevista dalla norma di condono o definizione richiamata.
- In presenza di estinzione del giudizio per effetto di definizione agevolata, le questioni di merito sollevate con il ricorso restano assorbite e non vengono decise dalla Corte.
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