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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40128/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA i compensi percepiti da una società di assicurazione per l'attività svolta in forza di delega ricevuta da altre compagnie coassicuratrici nella gestione dei sinistri coassicurati. La contribuente impugnava l'atto; la CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR accoglieva l'appello limitatamente all'IVA e dichiarava cessata la materia del contendere per IRES e IRAP. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1911 c.c., degli artt. 10, comma 1, n. 2 e 12 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la imponibilità IVA dei compensi percepiti dalla compagnia delegata. In prossimità della decisione, però, l'Avvocatura dello Stato chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la contribuente aveva presentato domanda di definizione ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e aveva effettuato il relativo versamento nei termini.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di estinzione del giudizio proposta dall'Agenzia delle entrate, rilevando che la contribuente aveva tempestivamente aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e aveva eseguito il versamento dovuto. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza esaminare il merito dell'unico motivo di ricorso. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1911 c.c.

    indicato tra le norme asseritamente violate con riferimento alla disciplina della coassicurazione

  • art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    invocato dall'Agenzia a sostegno della tesi di imponibilità IVA dei compensi relativi alla gestione dei sinistri coassicurati

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    invocato dall'Agenzia a sostegno della disciplina IVA applicabile alle prestazioni contestate

  • art. 135 della direttiva 2006/112/CE

    richiamato come norma unionale ritenuta violata dalla sentenza impugnata

  • art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

    ha previsto la sospensione del processo nei casi di domanda di definizione agevolata

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    base normativa della domanda di definizione presentata dalla contribuente e della conseguente cessazione della materia del contendere

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018

    richiamato per la regola sulle spese, poste a carico della parte che le ha anticipate

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata nella decisione

  • L. n. 139 del 2018

    citata nel testo come legge di conversione della disciplina richiamata dall'istanza, secondo la formulazione riportata nella sentenza

Massime di principio

  • Quando sopravviene una definizione agevolata perfezionata nei termini di legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del motivo di ricorso.
  • La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata comporta l'applicazione della disciplina speciale sulle spese prevista dalla norma di condono o definizione richiamata.
  • In presenza di estinzione del giudizio per effetto di definizione agevolata, le questioni di merito sollevate con il ricorso restano assorbite e non vengono decise dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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