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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 26519 - Corte di Cassazione

Riscossione - Esecuzione esattoriale - Atto di pignoramento presso terzi - Atto esecutivo - Natura di atto pubblico - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da S.G. e dichiarato nullo il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, poiché l'atto indicava il credito soltanto in modo generico ("Euro 11.540,76 per tributi/entrate") senza specificare le cartelle di pagamento cui si riferiva. L'agente della riscossione sosteneva che l'elenco delle cartelle fosse stato allegato all'atto e che l'attestazione del funzionario facesse piena prova fino a querela di falso, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il pignoramento presso terzi predisposto dall'agente della riscossione è un atto esecutivo e processuale di parte, non un atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Pertanto, le attestazioni del funzionario sulla formazione dell'atto o sull'allegazione di documenti, come l'elenco delle cartelle, non godono di fede privilegiata e possono essere contestate senza proporre querela di falso. La Corte ha inoltre distinto la redazione dell'atto, attività di parte, dalla sua notificazione, attività nella quale l'agente esercita le funzioni dell'ufficiale giudiziario e dispone dei relativi poteri certificativi. Il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito; nessuna spesa è stata liquidata nel giudizio di cassazione, poiché le resistenti non si sono costituite. Equitalia è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis

    Disciplina il pignoramento presso terzi nell'esecuzione esattoriale. L'atto deve comunque individuare in modo adeguato il credito azionato, anche mediante il riferimento alle cartelle di pagamento pertinenti.

  • Codice di procedura civile, art. 543, comma 2, n. 1

    La disposizione, applicabile in quanto compatibile con la disciplina esattoriale, richiede l'indicazione del credito per il quale si procede. Un'indicazione meramente generica può determinare la nullità o l'invalidità dell'atto.

  • Codice civile, artt. 2699 e 2700

    La fede pubblica e l'efficacia probatoria privilegiata riguardano gli atti pubblici e le attestazioni del pubblico ufficiale relative ai fatti compiuti o avvenuti in sua presenza. Tali effetti non si estendono automaticamente alla redazione di un pignoramento, che resta un atto processuale di parte.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 49, comma 3

    "le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione"

    L'ufficiale della riscossione ha poteri certificativi privilegiati solo quando esercita concretamente funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, come la notificazione dell'atto. Non li esercita invece nella mera predisposizione o redazione del pignoramento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Un atto di pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione non è automaticamente un atto pubblico solo perché è finalizzato alla riscossione di tributi.
  • Occorre distinguere tra la redazione dell'atto, che resta attività processuale di parte, e la notificazione o altre attività tipiche dell'ufficiale giudiziario, per le quali l'ufficiale della riscossione può avere fede privilegiata.
  • Le attestazioni inserite dall'agente della riscossione nell'atto, come l'affermazione che determinati documenti siano stati allegati, possono essere contestate con i normali strumenti processuali e non richiedono necessariamente querela di falso.
  • Il pignoramento deve indicare il credito azionato in modo sufficientemente specifico e verificabile, normalmente attraverso il riferimento alle cartelle o agli altri titoli sottostanti.
  • La presenza materiale di un allegato nella documentazione prodotta in giudizio non dimostra da sola che esso fosse effettivamente unito all'atto notificato al debitore; tale circostanza deve essere provata.
  • In caso di ricorso dell'agente della riscossione fondato soltanto sulla pretesa fede privilegiata dell'atto, senza contestare adeguatamente le ragioni giuridiche e fattuali della nullità del pignoramento, il ricorso è destinato al rigetto.

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