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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06695/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza su investimenti non dichiarati effettuati tramite una società inglese, venivano notificati a una contribuente avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2009-2012. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo non dimostrata la percezione di proventi. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto validi gli accertamenti, valorizzando la stipula di contratti di investimento con previsione di interessi e l’omessa indicazione dei relativi redditi. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1813, 1815 e 2697 c.c. e degli artt. 44 e 45 TUIR, nonché vizio motivazionale, sostenendo che i contratti allegati non provavano la percezione effettiva di interessi o altri proventi; che mancava prova della materia imponibile; e che, se l’intermediario avesse agito quale sostituto d’imposta, la responsabilità per l’omessa ritenuta sarebbe stata sua. L’Agenzia delle Entrate resistette contestando l’assenza di prova della truffa denunciata e sostenendo che i contratti prevedevano interessi annuali, comunque soggetti alla presunzione di percezione prevista dall’art. 45 TUIR, con onere della prova contraria in capo alla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, affermando che la consegna di capitali a un intermediario per un investimento con promessa di interessi, ai fini fiscali, integra un mutuo oneroso; di conseguenza opera la presunzione legale di percezione degli interessi pattuiti, salvo prova contraria da parte del contribuente. Poiché la ricorrente non ha provato di non aver percepito gli interessi/utili, gli importi pattuiti sono imponibili come redditi di capitale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indica il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente, per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della qualificazione del rapporto come mutuo.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina degli interessi sul mutuo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che l’onere di provare la mancata percezione degli interessi grava sul contribuente.

  • art. 44 TUIR

    "Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti ..."

    La Corte lo usa per qualificare come redditi di capitale gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo/investiti con promessa di interessi.

  • art. 45, comma 2, TUIR

    "Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto."

    È la norma decisiva: la consegna di capitali per investimento con promessa di interessi è assimilata a un mutuo oneroso e opera la presunzione legale di percezione, superabile solo con prova contraria del contribuente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un soggetto consegna capitali a un intermediario con pattuizione scritta di interessi, l’operazione può essere qualificata, ai fini fiscali, come mutuo oneroso e non come mera aspettativa aleatoria di rendimento.
  • Per i capitali dati a mutuo, la legge presume la percezione degli interessi alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; la presunzione opera anche se il contribuente deduce di non avere materialmente incassato le somme.
  • Il contribuente che voglia sottrarsi all’imposizione dei redditi di capitale deve fornire la prova contraria della mancata percezione degli interessi; non basta allegare genericamente l’assenza di utili o la falsità dell’operazione.
  • In tema di redditi di capitale, la mancata indicazione in dichiarazione dei proventi pattuiti può legittimare l’accertamento se il rapporto contrattuale e la pattuizione degli interessi risultano provati.
  • L’eventuale responsabilità dell’intermediario per omessa ritenuta non esclude, di per sé, l’assoggettamento a imposta in capo al percettore del reddito quando non sia dimostrata la mancata percezione delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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