Cassazione Penale, Sentenza n. 41963/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva ritenuti colpevoli di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il motivo decisivo ritenuto fondato dalla Corte di cassazione riguarda la tardività dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado: era stata disposta una proroga del termine per la deposizione della motivazione (art. 154 disp.att. c.p.p.), formalmente comunicata alla segreteria particolare del Pubblico Ministero; ciò ha modificato il "dies a quo" per proporre l'impugnazione, per cui l'appello del Ministero è risultato depositato oltre il termine previsto dagli artt. 544 e 585 c.p.p. Le difese avevano altresì denunciato vizi di motivazione e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, questioni trattate in ricorso ma non accolte perché il primo motivo (tardività) è stato ritenuto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (tardività dell'appello del Pubblico Ministero) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello del 21/06/2022. Ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce del 17/07/2018 nei confronti di D'Errico Pasquale, Di Tommaso Cosimo e Chirico Danilo Damiano, estendendo gli effetti della declaratoria anche al Chirico. La Corte ha richiamato il principio per cui la proroga del termine per la motivazione (art. 154, comma 4-bis disp.att. c.p.p.) sposta il dies a quo per impugnare solo se la proroga è stata comunicata alle parti; in caso contrario il termine decorre dall'avviso di deposito della sentenza. Poiché qui la proroga era stata formalmente comunicata alla segreteria del Pubblico Ministero, il termine per l'appello è decorrente dalla nuova scadenza e l'appello è stato proposto fuori termine; pertanto l'impugnazione è inammissibile e la Cassazione ha pronunciato d'ufficio.
Norme richiamate
La proroga del termine per la redazione della motivazione (comma 4-bis) sposta il "dies a quo" per l'impugnazione solo se il provvedimento di proroga è stato comunicato/ notificato alle parti; in tal caso il nuovo termine di deposito della sentenza determina la nuova decorrenza del termine per impugnare.
Stabilisce i termini per proporre l'impugnazione; combinato con art. 154 disp.att. la decorrenza del termine può essere sospesa o spostata se la proroga è notificata.
Riferito al termine per l'impugnazione delle decisioni con indicazione delle modalità temporali che interagiscono con l'art. 585; richiamato per il calcolo della tempestività.
Attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione e la possibilità di rilevare d'ufficio questioni di inammissibilità anche non dedotte in sede d'appello.
Norma sostanziale contestata in primo e secondo grado (associazione di tipo mafioso); nella sentenza di cassazione la questione sostanziale non è stata esaminata nel merito perché la censura processuale sulla tardività ha reso inammissibile l'appello del Pubblico Ministero.
Riferito dalle difese con riguardo al principio di irretroattività e alla determinazione del "tempus commissi delicti" in relazione a modifiche normative successive (es. legge n. 69/2015); non deciso dalla Cassazione perché il vizio processuale è stato quello risolutivo.
Citata in riferimento a possibili mutamenti del trattamento sanzionatorio (modifica in peius) e al momento di cessazione della condotta (tempus commissi delicti); non affrontata nel merito dalla Corte di cassazione nella pronuncia impugnata.
Norma richiamata dalla difesa di Chirico relativa all'attenuante per la collaborazione; questione di merito non esaminata perché la Corte ha deciso per inammissibilità dell'appello del Ministero.
Massime di principio
- Se il giudice concede una proroga per la redazione della motivazione ai sensi dell'art. 154 disp.att. c.p.p., il termine per proporre impugnazione decorre dalla nuova data solo se il provvedimento di proroga è stato formalmente comunicato/notificato alla parte che intende impugnare; in mancanza la decorrenza resta legata all'avviso di deposito della sentenza.
- La tardività di un appello del Pubblico Ministero determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento, con effetto di annullamento dell'impugnazione e, se del caso, ripristino della decisione di grado precedente.
- La comunicazione della proroga anche ad un funzionario o alla segreteria particolare del Pubblico Ministero può essere considerata valida ai fini della decorrenza del termine, per cui è fondamentale verificare chi ha ricevuto formalmente la notifica e quando.
- I termini processuali si calcolano rigorosamente (incluso lo scorrimento quando la scadenza cade di domenica); l'inosservanza non è sanabile: la difesa deve sempre controllare le notifiche e i termini per evitare decadenze.
- Questioni sostanziali sollevate in appello (es. vizio di motivazione, valutazione delle dichiarazioni di collaboratori, applicazione di norme penali nel tempo) possono restare inesaminate se sussiste una causa di inammissibilità processuale che elimina la cognizione del giudice sull'impugnazione.
- La posizione processuale può variare per singole parti: la comunicazione della proroga ad una parte sposta il termine per quella parte senza automaticamente rinviare il termine per gli altri soggetti a meno che anch'essi non siano formalmente notificati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41960/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41964/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41965/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41966/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →