Cassazione Penale, Sentenza n. 41960/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo configurato il tentativo di estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) e confermando la condanna per sequestro di persona (art. 605 c.p.). I motivi di impugnazione contestano: 1) l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico e della ricognizione operata in udienza per presunta suggestionabilità del teste e mancanza di verbali e materiale fotografico; 2) il travisamento della prova e la mancata prova del tentativo di estorsione, sostenendo che la conduzione della vittima si era interrotta per iniziativa dello stesso Bello; 3) la mancata sussistenza del sequestro di persona, perché la persona offesa non sarebbe stata costretta fisicamente né trattenuta con minacce, e la porta sarebbe stata chiusa solo al momento finale; 4) l'improcedibilità per difetto di querela rispetto al reato di sequestro di persona (art. 605), alla luce della modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo relativamente all'eccezione d'improcedibilità per difetto di querela del reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.), annullando senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo per mancata querela della persona offesa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto: la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al consolidato indirizzo di legittimità sull'utilizzabilità del riconoscimento in udienza e sull'apprezzamento dell'individuazione fotografica, e le doglianze sul travisamento della prova sono state considerate valutazioni alternate dei fatti non sindacabili in cassazione se non nei casi tassativi. Il fascicolo è stato restituito alla Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione della pena in relazione al reato ritenuto tentativo di estorsione (artt. 56 e 629 c.p.).
Norme richiamate
art. 605 cod. pen.
Il reato di sequestro di persona, a seguito del d.lgs. n.150/2022, è nella generalità dei casi procedibile a querela della persona offesa; in assenza di querela l'azione è improcedibile e la condanna va annullata senza rinvio.
art. 56 cod. pen.
Disciplina dell'istituto del tentativo; la condotta è stata ritenuta tentativo di estorsione e la pena rideterminata di conseguenza.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto configurato il tentativo di estorsione ai sensi di tale articolo coordinato con l'art.56.
art. 213 cod. proc. pen.
Disciplina della ricognizione personale formale; la Corte ha distinto la ricognizione formale dall'identificazione operata in udienza, ritenendo utilizzabile quest'ultima come prova testimoniale diretta.
art. 189 cod. proc. pen.
Classificazione delle prove non disciplinate dalla legge; l'individuazione fotografica è considerata una manifestazione riproduttiva di percezione visiva e la sua efficacia probatoria dipende dal valore della dichiarazione piuttosto che dalle formalità previste per la ricognizione personale.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85
Previsione transitoria: per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica, il termine per la presentazione della querela (tre mesi ex art. 124 c.p.) decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; questa disposizione rende applicabile la nuova procedibilità a querela anche a fatti anteriori, ma introduce il termine a pena di improcedibilità.
art. 124 cod. pen.
Stabilisce il termine di tre mesi per la presentazione della querela; richiamato in relazione al decorso del termine stabilito dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'imputato effettuato in udienza durante la testimonianza costituisce identificazione diretta utilizzabile come prova testimoniale anche se non sono state rispettate le formalità previste per la ricognizione personale.
- L'individuazione fotografica realizzata nelle indagini preliminari è valutata dal giudice in termini di dichiarazione probatoria: la sua forza dipende dal contenuto e dalla attendibilità del testimone più che dalle formalità di raccolta.
- I motivi di cassazione che propongono una rivalutazione delle risultanze di fatto sono in genere inammissibili se si limitano a offrire una ricostruzione alternativa; il travisamento della prova è sindacabile solo nei casi tassativi e se sussistono condizioni specifiche come la cosiddetta doppia conforme.
- Dopo il d.lgs. n.150/2022, il reato di sequestro di persona è, salvo eccezioni tassative, procedibile a querela: l'assenza di querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento della condanna limitatamente a quel capo.
- La costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela ai fini della procedibilità quando esprima la volontà punitiva della persona offesa.
- In presenza di annullamento parziale per improcedibilità, la Cassazione può annullare senza rinvio il capo improcedibile e rinviare alla Corte d'appello la rideterminazione della pena per i restanti capi confermati.
- Le doglianze circa l'assenza di verbali o materiale fotografico possono essere rilevanti ma non necessariamente determinanti se esistono altri elementi probatori come il riconoscimento in udienza; tuttavia la loro mancanza può essere valorizzata nella valutazione di affidabilità dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41963/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41964/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41965/2024 del 15/11/2024
- Sentenza penale · 15 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41966/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →