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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: i fatti contestati riguardavano sequestro di persona a scopo di estorsione (poi riqualificato in tentata estorsione), rapina e detenzione di stupefacenti; Ngom era inoltre accusato di danneggiamento e porto di coltello. Kebe ha proposto due motivi: (1) censura sull'affermazione di responsabilità per assenza di coartazione o privazione della libertà, contestando inoltre di non aver avuto disponibilità del telefonino sottratto da Ngom e chiedendo il riconoscimento della circostanza attenuante dell'art.114 c.p. per ruolo marginale; (2) doglianza sulla determinazione della pena per carenza motivazionale. Ngom e Wade hanno presentato un ricorso unitario con un unico motivo che denuncia violazione di legge e plurimi vizi motivazionali (motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria) chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti e la loro assoluzione o revisione della responsabilità. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi proposti si risolvono in richieste di rivalutazione delle prove e in ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità, e non rientrano nelle specifiche censure ammesse dall'art.606 c.p.p. La Corte ha rilevato difetti di tecnica redazionale e genericità delle doglianze (cumulazione di vizi non previsti), nonché l'assenza di una critica che evidenzi reale frattura logica o manifesta illogicità della motivazione. Quanto al secondo motivo di Kebe relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di interesse perché la pena era stata determinata a partire dal minimo edittale, rendendo impossibile un trattamento più favorevole. Conseguentemente la sentenza d'appello resta confermata; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 5

    Norma richiamata come riferimento per il reato di detenzione di stupefacente contestato; la sentenza di merito aveva applicato tale disposizione per la relativa imputazione

  • Codice Penale art. 114

    Richiamata dalla difesa di Kebe come circostanza attenuante per ruolo marginale; la Corte di legittimità rileva che la prova indica un'azione congiunta e unitaria del gruppo, tale da non supportare il riconoscimento dell'attenuante

  • D.L. 137/2020 art. 23 co. 8

    Richiesto per segnalare che i ricorsi sono stati trattati con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la procedura scritta è stata seguita

  • Codice di Procedura Penale art. 606 comma 1 (lett. e)

    La Corte utilizza questa norma per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione: è possibile censurare la motivazione quando sussista manifesta illogicità o una frattura logica; non è invece consentita una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti

  • Codice di Procedura Penale art. 616

    Applicata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità: condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e facoltà per la Corte di irrogare ammende; la Corte ha inflitto euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione 'di merito' delle prove: i ricorsi che propongono semplicemente una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione sono normalmente inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione occorre formulare censure compatibili con l'art.606 c.p.p. (es. vizi specifici di legittimità o una dimostrabile frattura logica nella motivazione), evitando elencazioni generiche e miste di vizi.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono irrilevanti se la pena è stata commisurata al minimo edittale e non sussistono elementi che consentano, per legge, un trattamento più favorevole: in tali casi il ricorso risulta privo di interesse.
  • Se si pretende il riconoscimento di attenuanti per ruolo marginale, la difesa deve puntualmente dimostrare, con riferimenti probatori concreti, la diversa partecipazione rispetto agli altri coimputati; la mera asserzione non supera il sindacato di ammissibilità.
  • È fondamentale curare la tecnica redazionale del ricorso: motivi vaghi, cumulazione di censure non previste dalla legge o richieste generiche espongono il ricorso a declaratorie di inammissibilità.

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