Cassazione Penale, Sentenza n. 41965/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino del 31/01/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere dopo una riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen. Il motivo principale del ricorso per cassazione è l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis e, più in generale, la critica alla riqualificazione giuridica operata dal Tribunale: il PM sostiene che la semplice circostanza dell'accredito sul conto corrente non legittima automaticamente la esclusione del reato presupposto e che il Tribunale ha omesso di valutare correttamente che la messa a disposizione del conto e le successive operazioni di movimentazione potrebbero integrare il reato di riciclaggio; inoltre ha lamentato la mancanza di elementi probatori idonei a sostenere la qualificazione per frode informatica e accesso abusivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata per violazione di legge e motivazione apodittica e ha rinviato alla Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale mettere a disposizione il proprio conto o carta prepagata per il versamento di proventi di frode informatica e compiere successivi prelievi o operazioni può integrare il reato di riciclaggio anche in assenza di concorso nel reato presupposto, e ha censurato il Tribunale per non aver valutato né motivato adeguatamente gli elementi di prova riguardanti le movimentazioni e per aver riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 640-ter e 615-ter senza indicare prove concrete e senza rispettare i criteri interpretativi consolidati.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il fatto eraoriginariamente contestato ai sensi dell'art. 648-bis; la Corte richiama che la corretta qualificazione giuridica deve tenere conto della condotta concreta e della possibilità che la messa a disposizione di un conto possa integrare fattispecie diverse come il riciclaggio, sebbene nel testo non sia riportata una citazione testuale della norma
art. 640-ter cod. pen.
La Corte chiarisce la struttura del reato previsto dall'art. 640-ter, che comprende sia l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico sia l'intervento senza diritto su dati o programmi; ha censurato il Tribunale per non aver indicato quali atti concreti sarebbero integrazione di tale fattispecie e per mancata applicazione dei principi di giurisprudenza
art. 615-ter cod. pen.
La Corte ricorda che l'art. 615-ter tutela il cosiddetto domicilio informatico e richiede una condotta positiva di accesso non autorizzato o oltre i limiti consentiti; ha osservato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato la riqualificazione sotto questo profilo né indicato prove specifiche
art. 110 cod. pen.
L'art. 110 relativo al concorso di persone nel reato è richiamato nella riqualificazione operata in primo grado; la Corte ha rilevato la mancanza di elementi oggettivi che dimostrino la partecipazione dell'imputato al reato presupposto e ha posto l'accento sulla necessità di una motivazione specifica per fondare una simile qualificazione
Massime di principio
- Mettere a disposizione il proprio conto corrente o carta prepagata per ricevere proventi di frode informatica può integrare il reato di riciclaggio anche senza concorso nel reato presupposto, specie se seguono prelievi o operazioni che conferiscono autonomia alle somme
- La mera imputazione dell'accredito sul conto non esclude automaticamente la rilevanza penale: occorre valutare le operazioni successive e il contesto probatorio per desumere la consapevolezza della provenienza illecita
- Per integrare l'art. 640-ter è necessario dimostrare, in base alla istruttoria, un intervento sul sistema informatico consistente nell'alterazione del suo funzionamento o nella manipolazione di dati/programmi; non è sufficiente un richiamo generico alla frode informatica
- Per integrare l'art. 615-ter occorre prova dell'accesso non autorizzato o dell'oltrepassamento dei limiti di accesso: il giudice deve specificare quali condotte concretamente integrino tale reato
- Le omissioni o spiegazioni inattendibili dell'imputato circa la provenienza o l'uso di somme o beni ricevuti possono costituire un elemento indiziario rilevante per desumere la consapevolezza della provenienza illecita
- I giudici di merito devono motivare in modo puntuale e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: motivazione apodittica o non aderente agli elementi probatori può determinare l'annullamento in sede di legittimità e il rinvio per nuovo giudizio
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