Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina: Rakib Kamal censura la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art.62, n.4 c.p.), deducendo violazione di legge e vizi motivazionali (art.606 c.p.p. lett. b) ed e)). Rikao Anas contesta (1) la affermazione di responsabilità, sostenendo che dalle immagini e dalle dichiarazioni emerge che si era allontanato prima dello strappo della catenina; (2) il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3, n.1 c.p., deducendo che la compresenza degli autori deve essere contestuale alla sottrazione della res e ciò non si sarebbe verificato nel suo caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Rakib è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato che il valore della catenina (considerato il prezzo di vendita e i ricarichi) eccedeva la soglia di speciale tenuità, e tale valutazione non presenta contraddittorietà o illogicità manifeste. Il ricorso di Rikao è stato ritenuto non consentito perché in sostanza ripropone una rivalutazione dei fatti (ricostruzione fattuale e apporto di prova) invece di prospettare un vero e proprio motivo di legittimità; la Corte ha condiviso le valutazioni di merito che indicano la continua presenza di Rikao durante l'azione aggressiva, il rintraccio poco dopo con il profitto della vendita della catenina e la funzione di palo rafforzante, nonché la corretta applicazione dell'aggravante prevista dall'art.628, comma 3, n.1 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione per cassazione: i motivi devono prospettare violazioni di legge o vizi di motivazione che rientrano nei parametri dell'art.606; sono inammissibili i ricorsi che si limitano a rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 62, n.4 cod. pen. (attenuante della speciale tenuità del danno)

    La Corte territoriale ha interpretato l'attenuante alla luce del valore della refurtiva e del contesto, ritenendo che il valore della catenina (considerando il prezzo di acquisto e il ricarico del venditore) esula dalla speciale tenuità; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito, in assenza di manifeste illogicità.

  • art. 628, comma 3, n.1 c.p. (aggravante per più persone)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui è sufficiente la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza per integrare l'aggravante; la mera presenza di un complice può essere interpretata come rafforzamento della violenza.

  • art. 23, co. 8 D.L. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale per il trattamento scritto e il contraddittorio nel procedimento (ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e la possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alla somma equitativamente fissata di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rimettere in discussione valutazioni fattuali e di prova proprie del giudice di merito; i ricorsi che si limitano a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno dipende da una valutazione complessiva del valore della cosa sottratta e del contesto: tale valutazione è di merito e sindacabile in Cassazione solo se affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • L'aggravante prevista dall'art.628, comma 3, n.1 c.p. può essere integrata dalla simultanea presenza di più persone, nota alla vittima, anche se il singolo contributo di ciascun agente non è identico; la mera presenza di un complice può valere come rafforzamento della violenza.
  • La presenza di elementi indiziari circostanziali (es. rintraccio poco dopo con il profitto della vendita della refurtiva) rafforza l'ipotesi di concorso nel reato e giustifica le valutazioni di merito sulla partecipazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; è dunque necessario valutare attentamente, prima di impugnare in Cassazione, se il motivo attenga a profili di diritto ammissibili e non a semplice riconsiderazione dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.