Cassazione Penale, Sentenza n. 41958/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per rapina: Rakib Kamal censura la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art.62, n.4 c.p.), deducendo violazione di legge e vizi motivazionali (art.606 c.p.p. lett. b) ed e)). Rikao Anas contesta (1) la affermazione di responsabilità, sostenendo che dalle immagini e dalle dichiarazioni emerge che si era allontanato prima dello strappo della catenina; (2) il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.628, comma 3, n.1 c.p., deducendo che la compresenza degli autori deve essere contestuale alla sottrazione della res e ciò non si sarebbe verificato nel suo caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Rakib è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato che il valore della catenina (considerato il prezzo di vendita e i ricarichi) eccedeva la soglia di speciale tenuità, e tale valutazione non presenta contraddittorietà o illogicità manifeste. Il ricorso di Rikao è stato ritenuto non consentito perché in sostanza ripropone una rivalutazione dei fatti (ricostruzione fattuale e apporto di prova) invece di prospettare un vero e proprio motivo di legittimità; la Corte ha condiviso le valutazioni di merito che indicano la continua presenza di Rikao durante l'azione aggressiva, il rintraccio poco dopo con il profitto della vendita della catenina e la funzione di palo rafforzante, nonché la corretta applicazione dell'aggravante prevista dall'art.628, comma 3, n.1 c.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione per cassazione: i motivi devono prospettare violazioni di legge o vizi di motivazione che rientrano nei parametri dell'art.606; sono inammissibili i ricorsi che si limitano a rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove.
art. 62, n.4 cod. pen. (attenuante della speciale tenuità del danno)
La Corte territoriale ha interpretato l'attenuante alla luce del valore della refurtiva e del contesto, ritenendo che il valore della catenina (considerando il prezzo di acquisto e il ricarico del venditore) esula dalla speciale tenuità; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito, in assenza di manifeste illogicità.
art. 628, comma 3, n.1 c.p. (aggravante per più persone)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui è sufficiente la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza per integrare l'aggravante; la mera presenza di un complice può essere interpretata come rafforzamento della violenza.
art. 23, co. 8 D.L. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento scritto e il contraddittorio nel procedimento (ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione).
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e la possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna alla somma equitativamente fissata di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rimettere in discussione valutazioni fattuali e di prova proprie del giudice di merito; i ricorsi che si limitano a una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno dipende da una valutazione complessiva del valore della cosa sottratta e del contesto: tale valutazione è di merito e sindacabile in Cassazione solo se affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
- L'aggravante prevista dall'art.628, comma 3, n.1 c.p. può essere integrata dalla simultanea presenza di più persone, nota alla vittima, anche se il singolo contributo di ciascun agente non è identico; la mera presenza di un complice può valere come rafforzamento della violenza.
- La presenza di elementi indiziari circostanziali (es. rintraccio poco dopo con il profitto della vendita della refurtiva) rafforza l'ipotesi di concorso nel reato e giustifica le valutazioni di merito sulla partecipazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; è dunque necessario valutare attentamente, prima di impugnare in Cassazione, se il motivo attenga a profili di diritto ammissibili e non a semplice riconsiderazione dei fatti.
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