Cassazione Penale, Sentenza n. 41966/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP sui beni riconducibili a Pezzi Erminio, tra cui la ditta individuale intestata al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 321, comma 2; 324, comma 7; e art. 309 co. 9) per carenza di motivazione del periculum in mora: a suo avviso il Tribunale avrebbe fondato il pericolo prevalentemente per relationem su circostanze riferite ad altri indagati, e su intercettazioni non idonee a dimostrare il rischio di dispersione o alienazione dei beni; lamentava inoltre che non era consentito integrare o supplire la motivazione del provvedimento originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaminato correttamente il periculum in mora alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione (sentenza Sez. U. Ellade): il decreto del GIP conteneva elementi concreti, anche per relationem, attinenti alla consistenza del compendio aziendale (azienda individuale con terreni agricoli di estensione apprezzabile, beni strumentali e disponibilità finanziarie) e ad elementi indiziari quali la fittizia intestazione e conversazioni captate che denotavano preoccupazione degli indagati rispetto a provvedimenti ablativi. Tale quadro giustificava il rischio di dissipazione, alienazione o schermatura del patrimonio nelle more del processo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivare anche il periculum in mora, ossia le ragioni per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso la motivazione è ritenuta adeguata in relazione alla natura e consistenza del compendio aziendale e ad elementi indiziari concreti.
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Prevede i poteri del giudice nel riesame dei provvedimenti cautelari; qui il Tribunale del riesame ha valutato il periculum in mora conformemente alle indicazioni della Cassazione, limitando il sindacato al pericolo cautelare dopo che il fumus era ritenuto insindacabile.
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto; la Corte non ha ritenuto fondata la censura che invocava tale disposizione per contestare la motivazione del periculum, ritenendo invece che i fatti e le intercettazioni fossero idonei a mostrare il rischio di dissiperamento.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca; il sequestro preventivo in questione era finalizzato alla confisca di cui a tale articolo, ragione per cui richiede motivazione anche sul periculum in mora secondo la giurisprudenza richiamata.
Sentenza Sezioni Unite n. 26959/2021 (Ellade)
Principio richiamato dalla Corte: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, collegando le ragioni della necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso la Corte ha ritenuto rispettato tale principio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e, se del caso, a somme da versare alla Cassa delle ammende; applicata qui per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con quantificazione equitativa di euro 3.000.
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre motivare anche il periculum in mora: non basta la mera indicazione del fumus se non è chiaro perché non si possa attendere la definizione del giudizio.
- La consistenza e la natura dei beni sequestrati (es. ditta individuale con terreni, macchinari, disponibilità finanziarie) possono da sole giustificare il pericolo di dispersione o alienazione, specie se i beni sono facilmente trasferibili o dissipabili.
- Gli elementi «per relationem» (richiamo a circostanze contenute negli atti investigativi o nella richiesta del PM) sono utilizzabili nella motivazione purché consentano di ricavare elementi concreti e non meri riferimenti generici ad altri soggetti.
- Intercettazioni e conversazioni che evidenzino intenti o preoccupazioni degli indagati riguardo a provvedimenti ablativi possono contribuire a dimostrare il periculum in mora quando indicano comportamenti volti a sottrarre il patrimonio alle misure.
- Le censure difformi dalla cornice stabilita dalla Cassazione sulla materia del periculum possono risultare inammissibili se manifestamente infondate o se introducono questioni estranee al tema ristretto dal rinvio.
- Presentare nuovi motivi tardivi o ripetere argomentazioni già valutate può condurre all'inammissibilità del ricorso e a conseguenze economiche (spese e ammende).
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