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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35453/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse nei confronti di alcuni soci accomandatari di una società di persone, a seguito della definizione di un precedente contenzioso relativo a riprese fiscali e sanzioni per omesso versamento dell'IVA riferite alla società. I contribuenti avevano impugnato le cartelle davanti alla CTP di Bologna, che aveva rigettato i ricorsi. In appello, la CTR Emilia-Romagna aveva invece accolto le doglianze ritenendo illegittima l'estensione ai soci del giudicato formatosi nel giudizio contro la società, poiché gli atti impositivi presupposti non erano stati notificati ai soci stessi e costoro non avevano partecipato al precedente processo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2304 e 2313 c.c., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima l'azione esecutiva verso i soci per mancata previa notifica degli atti impositivi sottesi al ruolo formato nei confronti della società. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato riproponendo le censure di merito già svolte: decadenza dell'azione di accertamento e prescrizione della riscossione, inapplicabilità delle sanzioni ai soci non autori materiali delle violazioni, e nullità della cartella per errata intestazione. Equitalia Centro S.p.A. ha aderito al ricorso principale con proprio controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

Dopo l'adunanza camerale, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della controversia con i contribuenti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Il Collegio, preso atto dell'istanza e della definizione, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il giudizio. Non è stata adottata una decisione nel merito sui motivi di ricorso principale o incidentale. Le spese sono state lasciate a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale come norma violata per contestare l'affermazione della CTR sull'estensione al socio dell'efficacia del titolo/giudicato formatosi contro la società.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale nel medesimo contesto relativo alla responsabilità dei soci accomandatari e all'azione esecutiva nei loro confronti.

  • art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Invocato per sostenere la legittimità della riscossione e contrastare la tesi della necessaria previa notifica degli atti impositivi ai soci.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per censurare la qualificazione della CTR circa l'impugnabilità/legittimità delle cartelle e degli atti presupposti.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dai contribuenti per sostenere la decadenza dell'azione di accertamento.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dai contribuenti per sostenere la prescrizione dell'azione di riscossione.

  • art. 2 d.lgs. n. 472 del 1998

    Richiamato dai contribuenti per affermare che le sanzioni non sarebbero applicabili ai soci, non autori materiali delle violazioni.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    Base dell'istanza di estinzione per definizione agevolata/intervenuta definizione della controversia.

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato per regolare la sorte delle spese in caso di definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione della controversia ai sensi della normativa speciale sulla chiusura agevolata dei giudizi tributari, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, il giudice non decide nel merito delle censure formulate con ricorso principale o incidentale.
  • La regolazione delle spese, in presenza della definizione agevolata richiamata in sentenza, resta a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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