Cassazione Civile, Ordinanza n. 28275/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2005. La società contribuente aveva visto respinto in primo grado il ricorso, sul rilievo dell’inesistenza della notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo PEC. La CTR del Lazio aveva confermato la decisione. In Cassazione la società lamentava, con unico motivo, l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità, nel processo tributario, della disciplina generale che abilita gli avvocati a notificare a mezzo PEC, deducendo violazione della L. 53/1994. La Corte rileva anche un profilo di inammissibilità del motivo per mancato richiamo del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., ma decide soprattutto nel merito, ritenendo infondata la censura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che, nel processo tributario, la notificazione a mezzo PEC dell’atto di impugnazione eseguita prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico nella Regione Lazio sia giuridicamente inesistente e non sanabile, perché il relativo regime tecnico-normativo è divenuto operativo per il Lazio solo dal 15 aprile 2017. Di conseguenza, la notifica dell’appello effettuata il 20 dicembre 2016 non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La disciplina generale che abilita gli avvocati alla notificazione a mezzo PEC non è applicabile, nel caso concreto, prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione interessata.
d.lgs. n. 156/2015, art. 12, commi 1 e 3
La riforma del contenzioso tributario ha una decorrenza generale, ma per le notificazioni telematiche opera la disciplina speciale di attuazione richiamata dal comma 3.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3
Le disposizioni sulle notificazioni e sul processo tributario telematico si applicano con decorrenza e modalità stabilite dai decreti attuativi.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3
Rinvia ai decreti attuativi per la decorrenza e le modalità operative del processo tributario telematico.
d.m. 4 agosto 2015, art. 16
Ha previsto l’entrata in vigore sperimentale del processo tributario telematico per alcune regioni; la Corte lo richiama per affermare che il Lazio non era ancora incluso nel 2016.
Il termine breve di impugnazione decorre da una notificazione formalmente valida della sentenza, non dalla mera conoscenza del provvedimento.
Il motivo è segnalato come affetto da possibile inammissibilità perché non contiene il riferimento al parametro di legittimità invocato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione degli atti a mezzo PEC è utilizzabile solo quando la disciplina del processo tributario telematico sia divenuta operativa per l’ufficio giudiziario e il territorio interessato secondo i decreti attuativi.
- La notificazione eseguita con modalità telematiche non ancora in vigore è giuridicamente inesistente e non è suscettibile di sanatoria mediante il raggiungimento dello scopo.
- La decorrenza del termine breve per impugnare presuppone una notificazione formalmente idonea; una comunicazione o notificazione irrituale non basta a far decorrere il termine.
- Le norme che prevedono decadenze processuali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente ricomprese.
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