Cassazione Civile, Ordinanza n. 26192/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una candidata risultata vincitrice di un concorso pubblico bandito nel 2004 per 90 posti nell'area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, agiva per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione alle dipendenze del Ministero della giustizia a decorrere dal 15 settembre 2007, con conseguente attribuzione della posizione economica e previdenziale e pagamento delle spettanze retributive. La Corte d'appello aveva negato il diritto ritenendo che sopravvenienze normative avessero eliminato l'interesse pubblico dell'amministrazione all'assunzione: prima il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego previsto dalla l. n. 311/2004 fino al 31 dicembre 2007, poi il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria disposto dalla l. n. 244/2007 e dal DPCM 1 aprile 2008. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul blocco delle assunzioni e sull'inadempimento, sostenendo che il blocco fosse cessato dal 1 gennaio 2008 e quindi il fatto impeditivo era venuto meno; 2) violazione della normativa sul trasferimento delle funzioni sanitarie, sostenendo che il DPCM del 2008 non potesse incidere sul diritto soggettivo del vincitore e che l'obbligo di assunzione potesse essere adempiuto tra il 1 gennaio e il 1 aprile 2008; 3) omesso esame di un fatto decisivo per non avere considerato precedenti decisioni di segno contrario; 4) violazione delle norme su responsabilità e risarcimento per mancata assunzione, lamentando l'omessa condanna dell'amministrazione al danno corrispondente alle retribuzioni non percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già riconosciuto che il blocco delle assunzioni operava solo fino al 31 dicembre 2007. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, affermando che l'effetto preclusivo all'assunzione non derivava dal DPCM del 2008 ma dalla legge n. 244/2007, entrata in vigore prima della cessazione del blocco e idonea a modificare l'assetto organizzativo impedendo nuove assunzioni; il DPCM aveva solo funzione attuativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la mancata considerazione di precedenti giurisprudenziali non integra il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e, comunque, la Corte territoriale aveva già considerato l'orientamento richiamato. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo, poiché escluso il diritto all'assunzione non poteva configurarsi inadempimento dell'amministrazione né conseguente danno risarcibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per la presenza di precedenti contrastanti.
Norme richiamate
art. 1, comma 95, L. n. 311/2004
blocco delle assunzioni nel pubblico impiego fino al 31.12.2007
ha impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro solo fino al 31 dicembre 2007; cessato tale blocco, la questione va verificata alla luce di eventuali sopravvenienze normative ulteriori
richiamato dalla ricorrente in combinato con altre norme per sostenere l'assenza di impossibilità imputabile e l'inadempimento dell'amministrazione
richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità dell'amministrazione per mancata assunzione; la Corte ha escluso l'inadempimento perché l'assunzione era impedita da sopravvenienza normativa
art. 63, comma 1, n. 2, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato per la tutela del diritto all'assunzione nel pubblico impiego privatizzato
art. 2, comma 283, L. n. 244/2007
prevede con immediata efficacia il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; trasferimento dei soli "rapporti di lavoro in essere"
ha prodotto immediatamente un mutamento dell'assetto organizzativo e ha impedito nuove assunzioni; non ha riguardato i vincitori non ancora assunti
art. 3, comma 10, DPCM 1 aprile 2008
atto meramente attuativo del trasferimento già disposto dalla legge, non fonte autonoma del divieto di assunzione
art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria da mancata assunzione
richiamato per la quantificazione del danno da retribuzioni non percepite, domanda ritenuta assorbita
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il diritto del vincitore di concorso all'assunzione è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e delle esigenze di personale in base alle quali il bando è stato emanato.
- Se una sopravvenienza normativa modifica l'assetto organizzativo dell'amministrazione prima dell'assunzione, l'amministrazione ha il potere-dovere di non procedere a nuove immissioni in ruolo che non corrispondano più alle esigenze attuali, in coerenza con il principio di buon andamento.
- Quando la legge trasferisce ad altro ente le funzioni che giustificavano il concorso e prevede il passaggio dei soli rapporti di lavoro già in essere, i vincitori non ancora assunti non possono pretendere l'instaurazione del rapporto con l'amministrazione originaria.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per censurare la mancata valutazione di precedenti giurisprudenziali; inoltre il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata.
- Se viene escluso il diritto all'assunzione per effetto di una sopravvenienza normativa impeditiva, viene meno anche il presupposto dell'inadempimento datoriale e non può essere riconosciuto il risarcimento del danno da mancata immissione in ruolo.
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