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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29447/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo notificato dall'agente della riscossione, deducendo che le cartelle sottostanti non gli erano state validamente notificate e che, comunque, i crediti iscritti a ruolo erano prescritti. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, l'agente della riscossione aveva contestato sia l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo sia l'accertamento della prescrizione, producendo documentazione sulle notifiche delle cartelle. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo impugnabile il preavviso di fermo e ritenendo che, dopo la notifica delle cartelle, si applicasse la prescrizione quinquennale; da ciò aveva tratto la maturazione della prescrizione. In cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 86 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il preavviso di fermo non sarebbe autonomamente impugnabile; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, anche se impugnabile, il preavviso poteva essere censurato solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti; 3) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., sostenendo che, una volta divenute definitive le cartelle non opposte, il termine di prescrizione della riscossione dei tributi erariali è decennale e non quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo quale atto che rende conoscibile al contribuente la pretesa e consente una tutela giurisdizionale anticipata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione, non risultando che la censura sui soli vizi propri del preavviso fosse stata dedotta nei gradi di merito con adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti. Ha invece accolto il terzo motivo: per i tributi erariali divenuti definitivi per mancata impugnazione della cartella, la fase della riscossione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non alla prescrizione quinquennale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda

    Nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente atti e documenti, con i dati necessari alla loro individuazione; nel caso concreto l'onere è stato ritenuto assolto mediante produzione dei documenti richiamati.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure erano specifiche e non generiche, quindi l'eccezione di inammissibilità è stata respinta.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili va interpretata estensivamente; è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo relativo al preavviso di fermo amministrativo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sorge già al momento della ricezione della notizia della pretesa tributaria contenuta nell'atto precontenzioso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'interpretazione estensiva degli atti impugnabili in funzione di tutela del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno della lettura estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di buon andamento nella tutela giurisdizionale del contribuente.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio del giudizio tributario; non è necessaria la riproduzione integrale dei documenti, ferma la loro specifica indicazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 2946 c.c.

    In mancanza di diversa previsione, per i tributi erariali definitivamente accertati si applica la prescrizione ordinaria decennale in fase di riscossione.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte afferma la rilevanza del termine ordinario decennale per i tributi erariali definitivi.

  • art. 2948 c.c.

    Esclusa l'applicabilità della prescrizione breve quinquennale ai tributi erariali, perché non hanno natura di prestazioni periodiche.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile quando costituisce l'atto che rende conoscibile al contribuente una specifica pretesa fiscale o parafiscale; l'assenza del suo nominativo nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non ne esclude l'impugnabilità.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario va interpretata in senso estensivo, in funzione della tutela giurisdizionale effettiva del contribuente e della possibilità di contestare immediatamente la legittimità sostanziale della pretesa.
  • In cassazione, la censura è inammissibile per novità se la questione non risulta dedotta nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto processuale abbia introdotto la doglianza e riprodurne il contenuto rilevante.
  • Divenuta definitiva la cartella per mancata impugnazione, la riscossione del credito tributario resta soggetta al termine di prescrizione proprio del tributo: per i tributi erariali opera la prescrizione ordinaria decennale, salvo diversa previsione di legge, mentre la prescrizione quinquennale riguarda i tributi locali.
  • La natura non periodica dei tributi erariali esclude l'applicazione dell'art. 2948 c.c.; la definitività dell'atto impositivo non trasforma il credito in prestazione periodica ma consente l'applicazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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