Cassazione Civile, Ordinanza n. 21870/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di una maggiore IRPEF ritenuta, secondo il contribuente, indebitamente applicata dal sostituto d’imposta sulle somme liquidate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e alla posizione maturata in un fondo di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva che tali somme, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, dovessero essere tassate al 12,50% come rendimento di natura finanziaria, e non con l’aliquota ordinaria/TFR applicata dal datore di lavoro, chiedendo il rimborso di quanto versato in eccedenza. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, una precedente sentenza di cassazione aveva cassato con rinvio affermando che l’aliquota agevolata spetta solo sul rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Riassunta la causa, la CTR aveva nuovamente accolto la domanda valorizzando una attestazione dell’ente datore di lavoro come prova sufficiente del rendimento. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’obbligo di conformarsi al principio di diritto nel giudizio di rinvio e dell’art. 384 c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte del contribuente, dell’effettivo investimento sul mercato delle somme accantonate e del rendimento da esse prodotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la CTR non si è attenuta al principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza di legittimità e dalle Sezioni Unite, poiché aveva considerato sufficiente una mera attestazione dell’ente datore di lavoro, priva di idoneità probatoria circa l’effettivo investimento sul mercato delle somme accantonate e circa la quantificazione del rendimento netto. La Corte ha ribadito che l’aliquota del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto da effettiva gestione sul mercato, e che la prova di tale presupposto grava sul contribuente quale attore sostanziale dell’azione di rimborso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro processuale richiamato per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza impugnata
art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio tributario di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 384, comma secondo, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto; la Corte può decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
richiamato in relazione al principio di non contestazione
la prova del presupposto del rimborso grava su chi lo domanda
richiamato dal contribuente a sostegno della tesi sulla natura e tassazione delle somme percepite
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a)
richiamato per il regime di tassazione separata delle somme costituenti sorte capitale
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
richiamato per il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
l’aliquota del 12,50% si applica solo al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato
D.Lgs. n. 124 del 1993
richiamato per individuare i soggetti iscritti ai fondi previdenziali complementari in epoca anteriore alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; un’interpretazione difforme integra violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle regole sul rinvio.
- In materia di fondi di previdenza complementare aziendale, il trattamento fiscale agevolato del 12,50% riguarda solo il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non la sorte capitale.
- Chi chiede il rimborso dell’imposta deve provare i presupposti del proprio diritto, compresa l’effettiva esistenza dell’investimento sul mercato e la quantificazione del rendimento agevolabile.
- Una mera attestazione proveniente dal datore di lavoro o dal gestore del fondo, priva di specificazione sui criteri di calcolo e sulla natura del rendimento, non è di regola idonea a provare il diritto al rimborso.
- Quando i fatti decisivi siano già chiariti e non richiedano ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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