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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19049/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un invito al pagamento relativo alla TARSU 2012 emesso da un comune. La CTR Calabria aveva rigettato l'appello della contribuente nel giudizio di opposizione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi; dal testo emergono in particolare due censure esaminate: con il secondo motivo, qualificato come pregiudiziale, la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su una sentenza della CTP di Vibo Valentia, invocato per paralizzare la pretesa tributaria anche per l'annualità 2012; con il quarto motivo ha denunciato violazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993 in relazione alla superficie assoggettata a TARSU per il 2012. La Corte rileva inoltre che, nel corso della vicenda, l'atto originariamente impugnato era un sollecito di pagamento TARSU, successivamente sostituito da un avviso di accertamento tipico riferito alla medesima annualità, avviso che risultava a sua volta impugnato in altro giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che il giudicato formatosi su annualità diverse non esplica efficacia vincolante quando riguardi elementi variabili della pretesa tributaria o presupposti di fatto relativi a diverse annualità; ha inoltre reputato inammissibile il motivo sulla superficie imponibile, perché la successiva emissione e impugnazione dell'avviso di accertamento tipico, sostitutivo dell'atto atipico originariamente impugnato, faceva venir meno l'interesse alla decisione sul primo ricorso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può rilevare anche in annualità diverse solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti; non vincola invece con riferimento a elementi variabili o a presupposti di fatto relativi a tributi e annualità diverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi esaminati.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    È la disposizione richiamata per contestare la superficie assoggettata a tassazione TARSU.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ciò non impedisce l'impugnazione facoltativa di atti atipici che rendano nota una pretesa tributaria determinata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudicato formatosi su una o più annualità può estendersi ad annualità diverse solo quando investa elementi costitutivi della fattispecie impositiva tendenzialmente permanenti; non ha invece efficacia vincolante per elementi variabili o per accertamenti fondati su presupposti di fatto specifici di annualità differenti.
  • L'impugnazione facoltativa di un atto impositivo atipico non elimina l'onere di impugnare l'atto tipico successivamente adottato sulla stessa pretesa; se l'atto tipico viene impugnato, l'interesse a una decisione sull'atto atipico viene meno.
  • Quando sopravviene un atto impositivo tipico che sostituisce l'atto atipico originariamente impugnato, il giudizio sul primo atto può divenire privo di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso o cessazione dell'interesse alla decisione.
  • La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti atipici che rendano conoscibile una specifica pretesa fiscale, ma tale tutela è solo facoltativa e non sostitutiva dell'impugnazione dell'atto impositivo definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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