Cassazione Civile, Ordinanza n. 10147/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuaria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo a un bar-ristorante su spiaggia, con riserva alla concedente della gestione del chiosco e del lido. Nel 2015 le parti avevano modificato il contratto stabilendo un corrispettivo annuo fisso e prevedendo, in caso di aumento del canone demaniale dovuto dalla concedente, un conguaglio a carico dell'affittuaria. La concedente aveva poi dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di alcuni conguagli e di rimborsi tributari. L'affittuaria aveva chiesto l'accertamento della non debenza di tali somme e aveva eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese avversarie. La concedente aveva resistito e domandato in riconvenzionale la risoluzione del contratto, la restituzione del ramo d'azienda, il pagamento dei corrispettivi e delle imposte, oltre a penale e danni. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale e dichiarato la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato, ritenendo inefficace la comunicazione del 22.10.2018 ma individuando un nuovo avvalimento della clausola nella comparsa di risposta della concedente in primo grado, fondato sul mancato pagamento dei canoni fissi da aprile 2018. Nel ricorso per cassazione la società affittuaria ha dedotto, in sintesi, extrapetizione e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., motivazione apparente o contraddittoria, violazione delle norme in tema di risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa, nonché omesso esame dell'incidenza del pignoramento presso terzi e della conseguente asserita non imputabilità dell'inadempimento; la concedente ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che la domanda subordinata di risoluzione per grave inadempimento fosse stata devoluta in appello e che la clausola risolutiva operasse automaticamente senza necessità di comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello fosse incorsa in extrapetizione ex art. 112 c.p.c. perché aveva attribuito alla comparsa di risposta della concedente il significato di un avvalimento della clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei canoni fissi, quando da tale atto non emergeva alcuna chiara ed inequivoca volontà in tal senso, né una domanda di accertamento della risoluzione fondata su quel diverso inadempimento. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è stato rigettato perché la domanda subordinata ex art. 1453 c.c., non riproposta in appello, doveva intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; gli altri due motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su un fatto costitutivo o su una domanda non devoluta dalle parti; l'attribuzione alla comparsa di risposta di un avvalimento della clausola risolutiva non desumibile dall'atto integra extrapetizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico; tuttavia nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
La domanda di risoluzione per inadempimento, proposta in via subordinata, non riproposta in appello, si intende rinunciata.
Richiamato per distinguere la risoluzione per grave inadempimento dalla risoluzione di diritto ex clausola risolutiva espressa.
La risoluzione di diritto richiede una chiara e inequivoca dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola e non può essere desunta in via presuntiva da una mera contestazione dei fatti.
Le domande subordinate non accolte e non riproposte in appello si considerano rinunciate; non rivivono automaticamente per effetto dell'appello avversario.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati evocati per le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; alcuni motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della motivazione e la lesione del diritto di difesa; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre motivazione apparente o contraddittoria; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato con riferimento alle nullità della sentenza; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato dalla ricorrente per negare l'imputabilità dell'inadempimento; la censura è stata assorbita.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità sopravvenuta del pagamento a causa del pignoramento; la censura è stata assorbita.
Invocato dalla ricorrente nella critica alla pronuncia sulla risoluzione; la censura è stata assorbita.
Invocato dalla ricorrente nella critica alla pronuncia sulla risoluzione; la censura è stata assorbita.
Invocato dalla controparte per sostenere l'interpretazione della clausola risolutiva; il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile.
Invocato dalla controparte per sostenere l'interpretazione della clausola risolutiva; il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile.
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per spiegare che il pignoramento presso terzi seguiva l'inadempimento all'ordine del terzo di pagare al creditore procedente.
art. 72, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato per affermare che il mancato pagamento entro 60 giorni rendeva necessario il pignoramento presso terzi.
Richiamato per spiegare gli effetti della cessione forzosa del credito in caso di pagamento al creditore procedente.
Richiamato per collegare il pagamento al creditore procedente all'effetto di assegnazione del credito pignorato.
Richiamato incidentalmente sul principio di universalità soggettiva della tutela concorsuale dopo il fallimento.
Richiamato incidentalmente sul fatto che i crediti verso il fallito devono essere fatti valere nel concorso.
Richiamato per escludere che l'errore della Corte d'appello fosse un errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto del raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale.
Massime di principio
- La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. presuppone una manifestazione di volontà chiara e inequivoca della parte di avvalersi della clausola; non è sufficiente una generica contestazione dell'inadempimento o la mera descrizione della morosità.
- In sede di legittimità, l'extrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce a un atto difensivo un significato diverso e più ampio di quello effettivamente ricavabile dal suo contenuto, introducendo nel decisum un titolo di domanda o un fatto costitutivo non devoluto.
- La domanda subordinata non accolta e non riproposta in appello si considera rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e non può riespandersi automaticamente per il solo fatto che venga meno il fondamento della domanda principale.
- La domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. sono azioni autonome: la diversa struttura e i diversi presupposti impediscono di ritenere automaticamente devoluta al giudice d'appello la domanda subordinata non riproposta.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche o deduzioni difensive.
- Per qualificare l'avvalimento della clausola risolutiva espressa occorre un collegamento espresso tra l'inadempimento dedotto e la clausola invocata; la sola allegazione della morosità non equivale a esercizio del diritto di risoluzione.
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