Cassazione Civile, Ordinanza n. 11940/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un cliente era stato convenuto da uno studio legale associato per il pagamento di compensi maturati per attività difensive svolte in un giudizio di divisione immobiliare, per un procedimento di correzione collegato e per attività stragiudiziali connesse. Il Tribunale aveva riconosciuto in parte il credito dello studio e aveva compensato solo una quota di quanto già versato. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha contestato la legittimazione attiva dello studio associato a far valere il credito, sostenendo che al tempo dell’incarico non fosse configurabile una titolarità sostanziale in capo all’associazione professionale e che il giudice di merito non avesse esaminato i patti sociali; con il secondo ha lamentato il mancato ammissione della prova testimoniale sul dedotto pagamento in contanti del saldo al professionista, assumendo che le fatture pregresse e l’amicizia tra le parti integrassero principio di prova scritta e giustificassero la deroga ai limiti legali alla prova testimoniale del pagamento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della legittimazione attiva dello studio associato era stata decisa in modo conforme all’orientamento consolidato della Cassazione e, inoltre, perché il ricorrente non aveva riportato specificamente il contenuto dei patti sociali che assumeva non esaminati. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione sull’ammissibilità della prova testimoniale oltre i limiti di legge è rimessa al giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale sul difetto di principio di prova scritta e sull’inidoneità delle circostanze addotte era congrua. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, oltre alla somma equitativamente determinata e alle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, i quali possono attribuire allo studio associato la legittimazione a contrarre e la titolarità dei rapporti, con conseguente legittimazione attiva sui crediti professionali.
richiamato dal ricorrente per sostenere la personalità della prestazione professionale; la Corte ribadisce che tale principio non esclude la titolarità del credito in capo allo studio associato quando ciò risulti dagli accordi interni.
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla struttura dell’associazione professionale, ma non decisivo nel caso concreto.
L. n. 1815 del 1939
richiamata dal ricorrente come normativa storica sulla disciplina degli studi professionali, ma superata dall’evoluzione giurisprudenziale applicata dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro dei vizi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per censurare un asserito omesso esame di patti sociali; la Corte ha escluso il vizio anche per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per mancata specifica riproduzione del contenuto dei patti sociali e degli atti rilevanti.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa inconferente.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa inconferente.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte lo reputa inconferente.
i limiti alla prova testimoniale dei contratti di valore superiore alla soglia legale sono applicabili e la loro deroga è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
disciplina le ipotesi di deroga al divieto di prova testimoniale; il Tribunale ha correttamente verificato che non ricorressero nel caso concreto.
i limiti alla prova testimoniale si estendono anche alla prova del pagamento in contanti.
richiamato per il calcolo del termine breve di impugnazione, computato tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini.
art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19, rilevante per la tempestività del ricorso.
legge di conversione del D.L. n. 18/2020, richiamata per la sospensione dei termini.
art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
norma modificativa della disciplina emergenziale richiamata ai fini del computo dei termini.
legge di conversione del D.L. n. 23/2020, richiamata ai fini del computo dei termini.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Lo studio professionale associato, quale associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., può essere titolare dei rapporti contrattuali e dei crediti per compensi professionali se dagli accordi interni risulta che gli associati hanno attribuito all’ente la legittimazione a contrarre e a incassare i corrispettivi, pur restando necessaria l’esecuzione personale della prestazione da parte del professionista abilitato.
- In tema di legittimazione attiva dello studio associato, il giudice di merito deve verificare il contenuto dei patti associativi; tuttavia, in cassazione, la censura è inammissibile se il ricorrente non riproduce specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la contestazione, in conformità all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
- Il principio della personalità della prestazione professionale non impedisce che il credito al compenso maturato per l’attività svolta dal singolo associato sia imputato allo studio associato, quando l’organizzazione interna lo preveda.
- La prova testimoniale sui pagamenti in denaro contante resta soggetta ai limiti legali della prova dei contratti; la deroga è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Le fatture pregresse e circostanze generiche come l’amicizia tra le parti non costituiscono, di per sé, principio di prova scritta idoneo a superare il divieto di prova testimoniale del pagamento, se non sono specificamente riferibili al pagamento dedotto e non contrastano con il comportamento successivo del debitore.
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