Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato IVA ritenuta indetraibile, già chiesta a rimborso, relativa a fatture passive per servizi di promozione e pubblicità. L'Amministrazione ha disconosciuto l'inerenza dei costi, ritenendo insussistenti operazioni attive sul territorio nazionale nel periodo in cui la società risultava operativa, e ha poi sospeso il rimborso del credito IVA. La contribuente ha sostenuto di aver depositato documentazione idonea a dimostrare operazioni imponibili in Italia e l'inerenza delle prestazioni acquistate. Nel ricorso contro la sentenza sul merito dell'accertamento ha dedotto: (i) violazione dell'art. 52 d.P.R. 633/1972, perché la documentazione prodotta dopo l'atto impositivo non sarebbe inutilizzabile se la mancata esibizione non era dolosa ma dovuta a ragioni non imputabili; (ii) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, perché i costi per servizi pubblicitari e promozionali sarebbero inerenti all'attività d'impresa complessiva e supportati da fatture attive verso clienti italiani. Nel ricorso contro la decisione sulla sospensione del rimborso ha dedotto violazione degli artt. 69 r.d. 2440/1923 e 38-bis d.P.R. 633/1972, lamentando ultrapetizione e sostenendo che, in materia IVA, non sarebbe applicabile il fermo amministrativo, oltre al fatto che vi era una fideiussione a garanzia del credito.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva confermato l'accertamento, ritenendo infondato il primo motivo sull'inutilizzabilità della documentazione: la mancata esibizione in sede amministrativa, a fronte di un invito puntuale e di espresso avvertimento, comporta la preclusione se il contribuente non dimostra una causa non imputabile che giustifichi la tardiva produzione; nella specie tale prova non era stata fornita e la censura sul punto era inammissibile se proposta solo in memoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi fondata sull'inutilizzabilità della documentazione e sul conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio in tema di inerenza. Quanto al ricorso sulla sospensione del rimborso, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del primo ricorso aveva consolidato l'avviso di accertamento e quindi la pretesa fiscale presupposta. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La mancata esibizione di libri, registri, scritture e documenti richiesti in sede di verifica ne impedisce la considerazione a favore del contribuente; il rifiuto comprende anche la dichiarazione di non possederli e la loro sottrazione all'ispezione. La prova di una causa non imputabile può rendere inoperante la preclusione, ma l'onere di allegarla e provarla grava sul contribuente quando la produzione sia tardiva.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura sull'inerenza dei costi non può essere esaminata se la documentazione su cui si fonda è stata legittimamente ritenuta inutilizzabile; in tal caso il relativo onere probatorio non risulta assolto.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di sospensione del rimborso IVA; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 69, sesto comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
La CTR aveva ritenuto legittimo il fermo/sospensione amministrativa del rimborso in presenza di un credito erariale contestato; la censura di ultrapetizione è stata però travolta dall'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per il raffronto con la disciplina IVA: nelle richieste documentali via questionario il mancato invio nei termini equivale a rifiuto, salvo prova di causa non imputabile.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per distinguere le richieste documentali dal procedimento di accesso/ispezione/verifica.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per distinguere il regime probatorio nelle verifiche fiscali ai fini delle imposte dirette.
Usato per disporre la riunione dei ricorsi connessi soggettivamente e oggettivamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede di accertamento fiscale, la mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ufficio può determinarne l'inutilizzabilità a favore del contribuente anche nel giudizio, quando la richiesta sia puntuale e accompagnata da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
- La preclusione all'utilizzo dei documenti tardivamente prodotti può essere superata solo se il contribuente allega e prova una causa non imputabile, tale da escludere un rifiuto cosciente e volontario di esibizione; in difetto, la produzione successiva resta inutilizzabile.
- Nelle controversie sull'IVA, la distinzione tra richiesta documentale e attività di accesso/ispezione/verifica rileva ai fini dell'onere della prova: nel primo caso il mancato invio nei termini equivale a rifiuto, nel secondo la mancata esibizione preclude la valutazione solo se si traduce in un sostanziale rifiuto, la cui prova grava sull'Amministrazione.
- Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla preclusione probatoria e sul mancato assolvimento dell'onere della prova.
- Il difetto di interesse sopravvenuto rende inammissibile l'impugnazione avverso un atto dipendente quando si sia consolidato, per effetto dell'esito del giudizio presupposto, l'accertamento che ne costituiva il fondamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →