Cassazione Penale, Sentenza n. 45356/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (3 anni con obbligo di soggiorno) nonché la decisione della Corte d'appello che aveva revocato la misura patrimoniale. Il ricorrente deduce un unico motivo principale: vizio per erronea applicazione della legge penale (art. 1, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n.159/2011) e carenza assoluta di motivazione; contestualmente denuncia la contraddittorietà del provvedimento (conferma della misura personale e revoca di quella patrimoniale sugli stessi elementi) e contesta i requisiti di "abitualità" e "attualità" della pericolosità. Con motivi nuovi invoca anche la violazione degli artt. 5 e 6 CEDU per presunta scarsa tassatività e comprensibilità della norma applicata. Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che le condotte criminose sono in massima parte risalenti e che manca continuità tale da configurare abitualità; che comportamenti recenti non depongono per pericolo di recidiva; e che la motivazione è generica e formulaica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca della misura patrimoniale da parte della Corte d'appello è stata motivata da una carenza probatoria relativa alla collocazione temporale degli acquisti degli immobili (quindi questione probatoria e non di principio) e non comporta alcuna contraddizione rispetto al mantenimento della misura personale, poiché esiste un distinto discrimine tra profilo personale e patrimoniale delle misure di prevenzione. Sulla sorveglianza speciale, la Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussistono i requisiti di attualità e abitualità: il proposto avrebbe ripreso manifestazioni di pericolosità in anni recenti (nuovi procedimenti per droga, per art. 512-bis c.p., frequentazione di pregiudicati). La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta ampia e dettagliata; il rilievo CEDU è stato considerato generico e non formulato come questione di legittimità costituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. b)
"coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
La norma è stata applicata per qualificare il requisito dell'abitualità e della fonte di sostentamento illecito; i giudici hanno valutato la pluralità di vicende penali, la continuità e le manifestazioni recenti come elementi idonei a ritenere sussistente la pericolosità.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. c)
Richiamata come presidio normativo correlato ai requisiti della misura di prevenzione; la Corte ha valutato complessivamente i profili personali e patrimoniali alla luce dei parametri previsti dal decreto.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme di riferimento per i motivi di cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (carenza di motivazione). La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano alla motivazione dei giudici di merito e non configurino una violazione di legge fondata.
artt. 5 e 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Invocate per censurare la presunta indeterminatezza/tassatività della norma applicata e la lesione della libertà personale; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e non efficacemente articolata (non proposta come questione di illegittimità costituzionale) e dunque non idonea a prevalere.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato nei fatti: procedimenti pendenti per reati di traffico di stupefacenti sono stati considerati elementi probatori che evidenziano la ripresa di atti evocativi di pericolosità.
Questioni processuali connesse a reati per i quali risultano procedimenti a carico del proposto, valutate come indicatori di attualità della pericolosità.
Massime di principio
- Separazione tra profilo personale e patrimoniale delle misure di prevenzione: la revoca della misura patrimoniale per carenza probatoria non impatta automaticamente sulla conferma della misura personale, perché i due profili seguono criteri e valutazioni autonome.
- Requisito dell'abitualità: non basta la mera pluralità di vicende penali nel tempo; occorre una valutazione della continuità e della ripetitività delle condotte. Tuttavia, plurimi precedenti e comportamenti coerenti possono essere ritenuti evocativi di abitualità.
- Requisito dell'attualità: devono essere considerati anche fatti recenti e la situazione posteriore alle condanne; la presenza di procedimenti penali recenti o di frequenti rapporti con soggetti pregiudicati può dimostrare l'attualità del pericolo.
- Motivazione del provvedimento: per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dedurre una concreta violazione di legge o una carenza di motivazione che sia oggettivamente riscontrabile; semplici contestazioni della valutazione dei fatti, se ben motivate, difficilmente sovvertono il giudizio di merito.
- Critiche di illegittimità costituzionale o di contrasto con la CEDU devono essere formulate con specificità e, se del caso, sotto forma di eccezione di illegittimità costituzionale per essere efficaci in sede di legittimità; argomentazioni generiche sulla vaghezza della norma sono meno persuasive.
- Sulle questioni patrimoniali: la confisca richiede prova del rapporto temporale tra acquisti/beni e periodo di manifestazione della pericolosità; l'insufficienza probatoria su questo punto può condurre alla revoca della misura patrimoniale anche se la misura personale è confermata.
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