Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
MARITATO Giorgio, nella sua qualità di sindaco pro tempore del Comune di Acquappesa, era stato condannato in Corte d'appello per lesioni colpose a seguito di distacco e caduta di massi su una spiaggia (1/7/2015) e assolto dal reato di omissione di atti d'ufficio. Con ricorso in Cassazione la difesa deduceva vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa e del nesso causale, lamentando in particolare l'omessa verifica controfattuale (cioè la mancata dimostrazione che un comportamento alternativo del sindaco avrebbe evitato l'evento), la mancata considerazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, l'inesigibilità di misure ulteriori dato che l'area era accessibile solo dal mare e che le ordinanze preesistenti erano state rispettate, nonché contraddizioni nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Anche il Comune contestava l'assenza di elementi che dimostrassero la conoscenza, da parte del sindaco, dell'assenza della segnaletica e la mancata valutazione dell'efficacia di misure alternative e del comportamento anomalo della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione (termine spirato il 29/06/2023, conteggiando sospensioni dei termini). Quanto agli effetti civili la sentenza è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rilevando la presenza di gravi aporie nella motivazione dei giudici di merito: omissione di risposte congrue alle censure difensive, uso di mere congetture anziché di massime di esperienza per valutare l'attendibilità della vittima (es. sua capacità di rientrare a nuoto non provata), e mancanza di un'adeguata ricostruzione fattuale necessaria per il giudizio causale. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
Norma che punisce l'omissione di atti d'ufficio; nel caso di specie il sindaco era stato assolto da tale reato in primo e secondo grado, e la Cassazione ha rilevato la distinzione tra obbligo di garanzia (su cui si è basata la responsabilità colposa) e la specifica configurazione dell'omicidio/processo per omissione di atti d'ufficio.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Articoli richiamati per il calcolo della prescrizione; la Corte ha applicato il combinato disposto di tali norme per stabilire la maturazione della prescrizione del reato e ha considerato le sospensioni intervenute durante il procedimento.
art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2020)
Norma richiamata per le sospensioni dei termini processuali in periodo emergenziale (COVID-19); la sospensione ha inciso sul calcolo dei termini di prescrizione considerati dalla Corte.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare una causa di proscioglimento più favorevole; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità quando interviene la prescrizione e come il controllo sui vizi di motivazione debba risultare dal testo del provvedimento impugnato.
art. 622 cod. proc. pen.
Consente il rinvio al giudice civile quando esistono profili che impediscono al giudice penale di determinare con certezza l'an della responsabilità civile; la Corte lo ha invocato per rinviare la valutazione dell'illecito aquiliano al giudice civile competente.
art. 2043 cod. civ.
Norma sulla responsabilità extracontrattuale (illecito aquiliano); la Corte ha stabilito che la verifica del nesso di causalità e della responsabilità civile va compiuta secondo i criteri civilistici (criterio del 'più probabile che non').
Massime di principio
- La responsabilità del soggetto che detiene una posizione di garanzia non è automatica: il giudice deve verificare concretamente la violazione della regola cautelare specifica, la prevedibilità dell'evento e l'esigibilità (evitabilità) del comportamento alternativo.
- Nel giudizio penale e, ancor più, in sede civile per risarcimento, il nesso di causalità richiede un'analisi controfattuale che dimostri che l'evento non si sarebbe verificato ove fosse stato tenuto l'atteggiamento doveroso.
- Il giudice deve evitare di basare le proprie conclusioni su mere congetture; quando ricorre a generalizzazioni per valutare l'attendibilità di una testimonianza, queste devono essere massime di esperienza verificabili (id quod plerumque accidit) e non semplici ipotesi personali del giudicante.
- Se la sentenza penale presenta vizi di motivazione tali da incidere sulla responsabilità civile, la Cassazione può annullare la decisione agli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
- Se la prescrizione del reato matura durante il giudizio di legittimità, la Cassazione può annullare la condanna quanto agli effetti penali per estinzione del reato; il processo civile rimane invece possibile con valutazioni proprie del giudice civile.
- In ipotesi di incidenti legati a condizioni ambientali (es.: frane, massi), per difendersi efficacemente è fondamentale documentare l'adozione e l'effettiva attuazione di misure preventive (ordinanze, segnaletica, lavori) e la concretezza dell'accessibilità del sito (se è accessibile solo dal mare, ciò incide sull'esigibilità di controlli).
- Nel giudizio civile il criterio probatorio del 'più probabile che non' (preponderanza della probabilità) sostituisce i canoni propri del processo penale; ciò impone al giudice civile un diverso approccio nella valutazione del nesso causale e dell'entità del danno.
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