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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) relativa a 2,7 g di hashish detenuti e la vendita contestuale di 1,4 g. Sosteneva l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in ragione dell'esiguità della quantità, dell'assenza di allarme sociale e della condotta successiva; contestava inoltre la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., la sproporzione della pena pecuniaria rispetto alle sue condizioni economiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in parte, mere reiterazioni delle doglianze già proposte in appello e, in parte, non avessero confrontato le ragioni decisive della sentenza impugnata. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa l'intensità del dolo e le modalità della condotta (cessione dietro corrispettivo, in orario notturno e luogo frequentato da giovani), nonché la rilevanza della recidiva e della situazione personale dell'imputato, elementi che giustificano l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e la determinazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Il comma riguarda la fattispecie di detenzione per uso non esclusivamente personale. La Corte ha ritenuto che, pur trattandosi formalmente di tale ipotesi, le modalità della condotta (cessione dietro corrispettivo, luogo e orario) escludessero la particolare tenuità del fatto.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione specifica delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale. La Corte ha implicitamente escluso l'applicabilità di tale causa nel caso concreto.

  • Codice penale, art. 133

    Norme sulla determinazione della pena in concreto. La Corte d'appello ha adeguatamente valutato l'intensità del dolo, le modalità della condotta e la recidiva per fissare una pena superiore al minimo edittale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha imposto tale pagamento (euro 3.000) per le responsabilità connesse all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sola esiguità della quantità di stupefacente non determina automaticamente la non punibilità: il giudice valuta anche le modalità (cessione dietro corrispettivo, luogo, orario), il grado di colpevolezza e l'abitualità della condotta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è distinta dalla fattispecie di "lieve entità" prevista per i reati di stupefacenti e richiede condizioni soggettive e oggettive più stringenti (modalità, danno/pericolo, non abitualità).
  • In sede di determinazione della pena il giudice prende in considerazione l'intensità del dolo desumibile dalle modalità del fatto, la recidiva e le condizioni personali: questi elementi possono giustificare un trattamento sanzionatorio più severo anche per quantità ridotte.
  • I motivi di ricorso che si limitano a reiterare le doglianze già svolte in appello o che non confrontano point-by-point la motivazione della sentenza impugnata sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili.
  • Il ricorrente può essere condannato a pagare spese e somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; ciò serve anche a scoraggiare impugnazioni meramente ripetitive.

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