Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione e cessione di stupefacenti), deducendo vizi della motivazione e della valutazione probatoria (mancato esame delle dichiarazioni spontanee; incoerenze nel verbale di arresto, in particolare distanza di 25 metri e uso del binocolo; strumentalità della mancata contestazione della confisca), nonché errori nel giudizio di trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mancato riconoscimento della continuazione con precedente condanna e contestata recidiva specifica). È stata altresì prospettata la possibile riqualificazione in illecito amministrativo ex art.75 T.U. stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero nella maggior parte dei casi aspecifiche o non affrontate in sede di appello, e che le valutazioni di merito fossero congrue: i verbali di arresto, perquisizione e sequestro e le dichiarazioni degli operanti giustificavano la valutazione di responsabilità; le dichiarazioni spontanee non erano state esposte nel ricorso in modo da consentirne la valutazione; il mancato deposito della sentenza irrevocabile impediva il riconoscimento della continuazione; l'esclusione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva erano motivate adeguatamente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5
art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Reato contestato (detenzione e cessione di stupefacenti); la Corte ha ritenuto congrua la qualifica della condotta come illecito penale sulla base degli elementi di fatto raccolti dagli operanti e dagli esiti degli accertamenti tecnici.
Testo Unico stupefacenti, art.75
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione in illecito amministrativo per modesta quantità; la Corte ha ritenuto irrilevante tale prospettazione in assenza di elementi concreti e specifici idonei a sovvertire la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. e)
art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.
Fondamento delle censure in Cassazione (vizi della motivazione). La Corte ha valutato i motivi come aspecifici o infondati e quindi non idonei a fondare il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale, art.606, comma 3
art.606, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato per l'inammissibilità di censure non proposte in appello (es. mancato riconoscimento dell'art.62, n.4 cod.pen. non sollevato in appello), con esito negativo per i ricorrenti.
Codice di procedura penale, art.581
Norma richiamata in relazione alla specificità richiesta per le doglianze su dichiarazioni spontanee; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché privo dell'esposizione del contenuto delle dichiarazioni.
Codice di procedura penale, art.494
Distinzione tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni rese in sede di esame: le prime non sono assimilabili alle dichiarazioni in contraddittorio e hanno valore probatorio diverso, senza obbligo per il giudice di disquisire puntualmente ogni contenuto.
Circostanza invocata dai ricorrenti e non ammessa; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non proposto in appello.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice del merito può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti. La Corte ha ritenuto congrua l'esclusione delle attenuanti in assenza di elementi positivi rilevanti.
art.62-bis cod.pen. (riforma introdotta dal d.l. 23/05/2008, n.92, conv. L. 24/07/2008, n.125)
Riferimento alla maggiore esigenza probatoria per riconoscere le attenuanti generiche: la sola incensuratezza non è più sufficiente.
Norme sulla continuazione e disciplina probatoria (giurisprudenza e prassi)
La Corte richiama la necessità di depositare copia della sentenza irrevocabile e di provare l'unicità del disegno criminoso (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, programmazione): assenza di tali elementi o loro divergenza legittima il diniego della continuazione.
Disposizioni sull'esecuzione, art.186 disp. att. cod.proc.pen. (richiamata)
art.186 disp. att. cod.proc.pen.
Detta norma, prevista per la fase esecutiva, non è applicabile per analogia in fase di cognizione per esonerare dall'onere di depositare le sentenze rilevanti ai fini della continuazione.
Giurisprudenza costituzionale, sent. n.186 del 13/06/2000
Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione all'onere di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, con esclusione della colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente lamentare genericamente errori di motivazione senza indicare in che modo il contenuto probatorio sarebbe stato travisato.
- Le dichiarazioni spontanee ex art.494 cod.proc.pen. non si equiparano all'esame in contraddittorio e, se non riportate nel ricorso con il loro contenuto, non sono idonee a fondare censure di legittimità.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione con precedente sentenza irrevocabile è necessario depositare copia della sentenza stessa e dimostrare l'unicità del disegno criminoso con elementi concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità e programmazione).
- Le censure non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione (art.606, comma 3 c.p.p.); pertanto è essenziale prospettare tutti i profili di doglianza già in sede di secondo grado.
- L'esclusione delle attenuanti generiche può essere motivata dal giudice con riferimento all'assenza di elementi positivi rilevanti (dopo la riforma dell'art.62-bis): la mera incensuratezza o la scelta del rito abbreviato non impongono il riconoscimento delle diminuenti.
- La valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito (su verbali di arresto, perquisizione, sequestri e dichiarazioni degli operanti) è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e, se il ricorso è manifestamente inammissibile ma non doloso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; dunque valutare attentamente la fondatezza tecnica prima di proporre impugnazioni di legittimità.
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